Mancato pagamento di fattura e responsabilità erariale del dirigente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 59 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di un ente locale che, ricevuta una fattura per prestazioni regolarmente eseguite e contenute nei limiti dell’affidamento, ometta di attivare le procedure di liquidazione prescritte dal regolamento di contabilità, risponde a titolo di colpa grave del danno erariale conseguente al ritardato pagamento e agli oneri del contenzioso. Sussiste il nesso di causalità tra l’omissione e il danno, non risultando alcun inadempimento imputabile all’appaltatore. La gravità della colpa si desume dalla semplicità dell’adempimento, di natura routinaria, e dalla prevedibilità delle conseguenze. Il danno va tuttavia ridotto quando la condotta processuale dilatoria dell’amministrazione, che abbia resistito in giudizio sostenendo un pagamento in realtà non provato, abbia inciso in misura prevalente sulla sua genesi.

Il Fatto

A seguito di esposto, la Procura regionale contabile ha contestato al dirigente dell’ufficio tecnico di un comune lombardo il danno erariale derivante dal mancato pagamento di una fattura emessa da una società per lavori di manutenzione degli impianti termoidraulici degli edifici comunali, eseguiti nel periodo maggio-dicembre 2014 e contenuti nei limiti del contratto di cottimo fiduciario.

La società, rimasta creditrice, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto dal comune. Il Tribunale aveva revocato il decreto, ma la Corte d’Appello aveva riformato la pronuncia e condannato l’ente al pagamento, con conferma in Cassazione a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il comune aveva così versato il corrispettivo, gli interessi legali e le spese di lite. Archiviata la posizione del responsabile finanziario per carenza di colpa grave, la Procura ha citato il solo dirigente tecnico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter amministrativo e giudiziario e individua nel mancato pagamento della fattura la causa della soccombenza dell’ente. La fattura era stata acquisita al protocollo, registrata e trasmessa al settore competente, e il documento contabile è stato rinvenuto nel fascicolo dell’ufficio tecnico. Il dirigente, pertanto, pur avendola ricevuta, non ha posto in essere le procedure prescritte dall’art. 38, comma 5, del Regolamento di contabilità per la liquidazione.

La Corte esclude che l’inerzia possa giustificarsi con inadempimenti dell’appaltatrice: nessuna contestazione sulla regolare esecuzione dei lavori è mai stata avanzata, né in sede amministrativa né nel lungo contenzioso. Il comune, anzi, ha sempre sostenuto non che i lavori non fossero stati svolti, ma di averli regolarmente pagati, senza tuttavia riuscire a provarlo.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa la colpa grave nella semplicità e routine dell’adempimento omesso e nella prevedibilità delle gravi conseguenze per l’ente. La condotta del dirigente è connotata da negligenza e trascuratezza, non emergendo alcuna giustificazione per l’inerzia. È affermata così la responsabilità amministrativa sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Sul quantum, la Corte osserva che il danno da ritardo e da oneri giudiziali è causalmente ricollegabile anche, e soprattutto, alla scelta del comune di resistere in giudizio affermando in maniera infondata di aver pagato. Tale condotta processuale, meramente dilatoria, ha generato la maggior parte del danno e le sue conseguenze non possono gravare sul convenuto. Valutata la ridotta incidenza causale dell’omissione, e in applicazione dell’art. 83, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile, il Collegio addebita al dirigente il 10% della somma contestata, pari a € 2.674,17, oltre interessi legali dal deposito e spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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