Polizia penitenziaria, art. 54 non retroattivo e cessazione della materia (Corte dei Conti Sez. I App. n. 167 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al personale del Corpo di polizia penitenziaria, corpo ad ordinamento civile, cui si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato. L’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021 ha esteso a detto personale il coefficiente di rendimento elaborato per i militari, ma non ha efficacia retroattiva: la riliquidazione opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022. Ne consegue il rigetto della domanda di rideterminazione della quota retributiva con decorrenza anteriore e la cessazione della materia del contendere, con soccombenza virtuale dell’INPS, quando l’Istituto abbia già adeguato il trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria e arruolato prima della smilitarizzazione del Corpo, titolare di pensione liquidata con sistema misto dal 14.01.2016, ha chiesto in prime cure l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e la rideterminazione della pensione con l’aliquota del 44%, con condanna dell’INPS agli arretrati.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, ha respinto la domanda con la sentenza n. 324/2021. Il pensionato ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, nonché l’efficacia retroattiva dei commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234/2021. Si è costituito l’INPS, che ha riferito di aver già riliquidato il trattamento dal gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c., avendo l’appellante prospettato un errore di diritto.

Nel merito, la Sezione ha ribadito che il trattamento previdenziale va ricostruito sulla base della disciplina vigente al momento del collocamento a riposo, citando la Corte costituzionale n. 169/1986 e la n. 132/1984. L’art. 54 del T.U. pensionistico non si applica ai corpi di polizia ad ordinamento civile: l’art. 1 della legge n. 395/1990 richiama le norme sugli impiegati civili dello Stato, e l’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 estende a detto personale il solo art. 52, non l’art. 54.

Quanto allo ius superveniens, la Corte ha escluso la natura di norma di interpretazione autentica dei commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234/2021. Pur essendo la disciplina immediatamente precettiva anche per i trattamenti già liquidati, essa non ha effetti stricto sensu retroattivi: il beneficio spetta solo per i ratei maturati dal 1° gennaio 2022. Il Collegio ha richiamato l’art. 22 della legge n. 234/2021, il principio di tendenziale irretroattività e il comma 102, la cui previsione di spesa in incremento progressivo è incompatibile con un’applicazione retroattiva.

La ricostruzione è stata confermata dalla Corte costituzionale n. 33 del 28 febbraio 2023, che ha riconosciuto alla novella un’applicazione non retroattiva. La domanda principale è stata quindi respinta. Sulla domanda subordinata, l’INPS ha documentato l’avvenuta riliquidazione e le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, con soccombenza virtuale dell’Istituto. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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