Responsabilità del custode e improcedibilità per beni in uso agli uffici (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 131 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non prescinde mai dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale debito sussiste solo quando la gestione abbia natura tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, in locali previamente individuati dall’ente e alimentati da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sull’utilizzo dei beni dati in uso ai diversi fruitori, non è tenuto alla resa del conto; per i beni durevoli riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente si configura unicamente un obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente che ha presentato il conto giudiziale nella qualità di consegnatario di beni presso un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. La gestione oggetto del conto concerne esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il pubblico ministero concorda con tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della distinzione tra le due figure di consegnatario quale criterio per individuare l’obbligo di resa del conto. L’elemento tassativo e ineludibile è individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali: i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte funzionali delle articolazioni dell’amministrazione. La complessiva movimentazione dell’esercizio deve poi transitare nel conto giudiziale.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori, nonché della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata, rilevando che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. Rilevano, per un verso, la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e, per altro verso, l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino, venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente. Non sussiste pertanto l’obbligo del consegnatario di rendere il conto dei beni in questione, per i quali si configura unicamente obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’amministrazione.
Nota della Redazione
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