Compenso al commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 168 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti alla Corte dei conti il commissario ad acta ha diritto al compenso per l’incarico espletato, ancorché la sentenza che ha disposto l’ottemperanza nulla abbia statuito sul punto. In assenza di specifica disciplina nel codice di giustizia contabile, la determinazione del compenso si ricava dal combinato disposto degli artt. 217-218 c.g.c. con il t.u. sulle spese di giustizia, che equipara il commissario agli altri ausiliari del magistrato. Trova così applicazione il d.m. n. 182/2002, con aliquota percentuale sul valore della causa variabile per scaglioni tra un minimo e un massimo, da individuare in base alla difficoltà dell’attività svolta. Il compenso è onnicomprensivo e i relativi oneri gravano sull’amministrazione inadempiente, parte soccombente del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 306/2020 di questa Sezione, con cui era stata riconosciuta alla pensionata una pensione privilegiata indiretta in precedenza negata dall’INPS. Esperiti alcuni incidenti esecutivi, con le sentenze nn. 460/2022 e 590/2022 la Sezione aveva nominato il Prefetto di Crotone commissario ad acta, in luogo dell’UTG di Cosenza.
Il funzionario delegato, dopo complessa attività istruttoria, ha adottato in data 3.1.2024 il provvedimento di liquidazione degli arretrati dovuti alla ricorrente, verificando che l’INPS vi aveva dato corso l’8.1.2024. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata conclusa l’esecuzione del giudicato e determinata la misura dell’indennità per l’incarico conferitogli. L’INPS si è rimesso alle valutazioni del Collegio sull’an e sul quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto acclarato, sulla scorta della documentazione prodotta e in assenza di opposizione delle parti, che il mandato conferito al Prefetto di Crotone è stato portato a compimento. Si è così realizzato l’integrale interesse della pensionata al riconoscimento del miglior trattamento previdenziale originariamente denegato. Ne deriva la dichiarazione di avvenuta completa esecuzione della sentenza n. 306/2020 ad ogni effetto di legge.
La Sezione ha precisato che tale statuizione, per il suo carattere decisorio e in assenza di diverse indicazioni normative, assume nel silenzio della legge la forma della sentenza. Ha poi affrontato la richiesta di determinazione del compenso commissariale.
La sentenza n. 460/2022 non aveva statuito alcunché in tema di compenso al commissario pur nominato. Le scarne norme del rito contabile, gli artt. 217-218 c.g.c., nulla prevedono al riguardo, al pari del art. 114 c.p.a., diversamente da quanto disposto nel processo tributario dall’art. 70, settimo comma, d.lgs. n. 546/92. A fronte di una specifica e postuma richiesta dell’ausiliario, la Sezione ha ritenuto di dover combinare dette norme con quelle dettate in via generale dal d.p.r. n. 115/2002.
In particolare, il Titolo VII del t.u. sulle spese di giustizia — che nella rubrica fa espresso riferimento anche al giudizio contabile — prevede la piena equiparazione del commissario ad acta agli altri ausiliari del magistrato, contenuta negli artt. 49-56 del citato testo unico, richiamati dall’art. 57. Ne discende l’applicabilità del d.m. n. 182/2002 e del relativo allegato, che per le perizie contabili e amministrative — categoria in cui va inquadrata l’attività commissariale — prevede una percentuale sul valore della causa, variabile per scaglioni tra un minimo e un massimo.
La concreta misura va individuata dal giudice tenendo conto del grado di difficoltà dell’attività svolta. Valutata la complessiva attività di supporto amministrativo illustrata e documentata, la Sezione ha ritenuto equo applicare le aliquote nella misura del minimo. Ne è derivato un compenso di € 498,73 onnicomprensivi, calcolato anche in ragione della mancata presentazione, da parte dell’istante, della nota ex art. 56 t.u.s.g. per le spese vive. Gli oneri sono posti a carico dell’INPS, amministrazione inadempiente e parte soccombente; nulla per le spese di difesa e di giudizio, in ragione della peculiare natura della decisione e della gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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