Danno da disservizio per badge timbrato da altro dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 402 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo del badge nominativo da parte di un soggetto diverso dall’avente diritto integra danno da disservizio in favore dell’amministrazione datrice di lavoro. Ai fini della configurabilità del pregiudizio non rileva l’effettiva presenza in servizio del dipendente, poiché l’alterazione del sistema di rilevazione delle presenze impone all’ente oneri ulteriori di verifica e la costituzione nel procedimento penale, con i conseguenti costi di difesa. Sussiste pertanto la responsabilità amministrativa, con dolo o colpa grave e nesso di causalità tra condotta e danno. La quantificazione può essere operata in via equitativa, avuto riguardo al numero degli episodi contestati.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente di un istituto ospedaliero romano, contestandogli di aver utilizzato il badge di un collega per attestarne falsamente la presenza al lavoro in sei episodi compresi tra il 16.03.2019 e il 14.07.2019. La condotta ha dato origine a un procedimento penale per truffa aggravata, conclusosi con citazione diretta a giudizio.

L’attore pubblico ha chiesto la condanna al risarcimento del danno da disservizio, quantificato in € 1.366,94 quale quota parte del costo complessivo sopportato dall’ente per l’impegno straordinario del personale e per l’assistenza legale esterna. Il convenuto si è costituito, deducendo la documentazione clinica attestante la propria presenza in servizio in alcune delle date contestate, e ha chiesto l’assoluzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistente il danno da disservizio muovendo da una premessa netta: l’utilizzo del badge da parte di un soggetto diverso dall’avente diritto ha comportato per l’amministrazione l’onere di verificare con altre modalità la presenza in servizio del dipendente, oltre alla costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Il passaggio centrale è di ordine qualificatorio. La Corte afferma che non assume rilievo, ai fini del danno da disservizio, la presenza o meno in servizio del dipendente, perché è l’alterazione del sistema di rilevazione delle presenze in sé a determinare il pregiudizio. La difesa fondata sulle risultanze delle cartelle cliniche e dei registri resta dunque assorbita: la prova della presenza effettiva non elide il danno, che si radica nella condotta di timbratura per altri.

Accertati il danno, l’elemento soggettivo del dolo o quanto meno della colpa grave e il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio, il Collegio è passato alla quantificazione. La Corte ha ritenuto di determinare il danno in via equitativa in € 600,00, tenendo conto del numero degli episodi contestati analiticamente riportati nell’atto di citazione.

La domanda della Procura è stata pertanto accolta solo parzialmente, con condanna al risarcimento di € 600,00, comprensivo di oneri accessori, oltre a interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, in favore dell’istituto ospedaliero. Alla soccombenza segue l’obbligo del pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore dello Stato ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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