Esclusione dal calcolo pensionistico della posizione economica ex art. 7 CCNL 2005 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 45 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, il ricorrente che deduca il mancato computo nella base pensionabile di un emolumento già riconosciuto nel rapporto di lavoro è gravato dell’onere di provare l’errore dell’INPS nella liquidazione dell’assegno di quiescenza. Ove l’Istituto previdenziale abbia calcolato il trattamento in funzione della posizione assicurativa certificata dall’amministrazione datrice di lavoro, e il beneficio risulti riconosciuto e computato dagli atti, la mera deduzione generica del ricorrente non è idonea a fondare la domanda di riliquidazione. La memoria illustrativa depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza, fissato dall’art. 156 del Codice di giustizia contabile, è tardiva e inutilizzabile, perché incide sul perimetro della cognizione delineato dalla domanda originaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito con qualifica di assistente tecnico per l’area meccanica del personale ATA, è cessato dal servizio per dimissioni con attribuzione del trattamento pensionistico di anzianità. Nel giudizio lamenta il mancato computo nella base pensionabile dell’aumento stipendiale denominato “posizione economica ex articolo 7”, introdotto dall’art. 7 del CCNL del 07.12.2005 e attribuito in via continuativa dall’01.09.2006.
Dopo un’istanza di riliquidazione inviata all’INPS tramite patronato e rimasta senza esito, il ricorrente agisce chiedendo la riliquidazione del trattamento dall’originaria decorrenza, con il computo dell’emolumento di Euro 92,31 mensili, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS si costituisce sostenendo la correttezza del proprio operato ed eccependo in subordine la prescrizione quinquennale. Il giudizio proviene da un precedente rinvio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Giudice unico esclude la memoria illustrativa depositata in apertura di udienza, con il nuovo calcolo pensionistico. Il libello è tardivo, in violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato osservato il termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 156 del Codice di giustizia contabile per il convenuto, termine estensibile anche al ricorrente quando proponga precisazioni rispetto alla domanda originaria che delimita il perimetro della cognizione. La memoria è pertanto qualificata “tamquam non esset”.
Nel merito, la Corte rileva che l’INPS ha calcolato l’assegno di quiescenza in funzione della posizione assicurativa certificata dall’ex amministrazione di appartenenza, datrice di lavoro. Questo presupposto è decisivo per ripartire l’onere probatorio.
Da un lato, il ricorrente non ha fornito la prova, sulla quale era gravato, né argomenti plausibili e convincenti idonei a suffragare l’assunto che il beneficio non fosse già indicato nel prospetto trasmesso all’INPS. La doglianza resta generica e apodittica. Dall’altro lato, l’Istituto ha contestato l’assunto, dimostrando che l’emolumento risulta riconosciuto dal Ministero, come emerge “per tabulas” dal curriculum giuridico dello stato matricolare, e regolarmente computato nella determinazione del trattamento. Nessuna nuova comunicazione, rispetto al collocamento in pensione del 2018, è pervenuta dall’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna.
Ne discende che il trattamento pensionistico è stato correttamente calcolato dall’INPS in funzione dei dati comunicati dall’amministrazione di appartenenza. Il ricorso è quindi respinto perché infondato. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia e dei peculiari elementi di fatto emersi dal fascicolo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.