Recupero indebito pensionistico e doppio termine annuale di controllo e recupero (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 164 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione delle liquidazioni pensionistiche disposte con procedure automatizzate, l’azione di controllo e quella di recupero dell’indebito sono soggette a due distinti termini annuali: il primo decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il secondo, per il recupero, dalla scadenza del primo. Il termine di revisione di cui all’art. 9 della legge n. 428/1985 e all’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986 non preclude l’azione dell’amministrazione oltre il termine, ma la legittima solo se il recupero segue la conoscenza dei dati reddituali e la loro verifica. Nel periodo di provvisorietà del trattamento nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario nella sua stabilizzazione, né rileva l’eventuale buona fede. L’indebito maturato entro il termine annuale trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo, con recupero legittimo; le somme divenute irripetibili vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una pensione di reversibilità erogata dall’INPDAP, poi INPS, riqualificata nel tempo in due distinte categorie e integrata da una pensione diretta di vecchiaia. Con provvedimento del 23.2.2011 l’Istituto le comunicava la riliquidazione del trattamento ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e la costituzione di un credito erariale di € 21.787,06 per il periodo 1.1.2006 – 28.2.2011, avviandone il recupero mediante trattenute mensili.

Dopo un primo grado sfavorevole, un appello accolto per insufficienza motivatoria, una riassunzione favorevole alla ricorrente e un ulteriore appello definito con annullamento con rinvio, la vertenza tornava al giudice unico delle pensioni. Questi, con ordinanza istruttoria, chiedeva alle parti di chiarire la natura dei redditi considerati dall’INPS ai fini del cumulo.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva anzitutto che la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra come i redditi oggetto di cumulo siano redditi di pensione e di immobili, non redditi di lavoro, come invece sostenuto dall’INPS. La ricorrente ha inoltre comunicato all’INPDAP i redditi diversi da quelli di pensione per gli anni di imposta dal 2006 al 2010, come attestano i modelli 730 e i CERT.REDN/T. La deduzione dell’Istituto secondo cui le comunicazioni relative al biennio 2007-2008 sarebbero state incomplete non trova riscontro.

Posta la natura dei redditi, la Corte esamina la tempestività dell’azione di recupero. Richiamando l’art. 9 della legge n. 428/1985 e l’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986, il giudice ricostruisce il sistema dei controlli automatizzati: i termini annuali sono due, il primo per la verifica e il secondo per il recupero. Le Sezioni Riunite n. 4/QM/2008 avevano chiarito che l’acquisizione dei dati costituisce solo la condizione per l’avvio della lavorazione, che nessun affidamento può essere riposto nella provvisorietà del trattamento e che le verifiche sui redditi, in assenza di comunicazioni di parte, decorrono dalla presentazione della dichiarazione reddituale.

L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973 si assolve quindi mediante la dichiarazione dei redditi nell’anno successivo a quello di maturazione. Ne consegue che il primo termine decorre dalla presentazione della dichiarazione e il secondo, per il recupero, dalla scadenza del primo. La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. I app. n. 127/2023 e n. 156/2022) conferma questa lettura.

Applicando il principio, la comunicazione di recupero del 23.02.2011 risulta nei termini per i redditi 2008, 2009 e 2010, mentre è tardiva per i redditi 2006 e 2007, la cui dichiarazione con modello 730 fu presentata il 20.06.2008. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto: le trattenute operate sui ratei relativi al 2006 e 2007 vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 33/2017. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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