Conto giudiziale improcedibile senza parificazione e visto di regolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 63 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale deve essere depositato munito dell’attestazione di parifica, quale dichiarazione certificativa della concordanza delle risultanze del conto con le scritture detenute dall’amministrazione. La mancanza della parificazione, o del visto di regolarità amministrativo-contabile che può sostituirla, integra causa di improcedibilità del conto, non essendo consentita la regolarizzazione d’ufficio da parte del giudice. La relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. è adempimento obbligatorio e distinto dalla parificazione, ma non costituisce condizione di procedibilità dell’esame del conto; essa, inoltre, essendo posta a carico dell’ente, non può essere imputata all’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto del tesoriere del Comune di Cordignano per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, conferito dal magistrato istruttore con relazione di deferimento n. 385 del 14 luglio 2025. Il conto risultava reso in data 09.02.2021, oltre il termine di legge, privo della parifica e non accompagnato dalla relazione dell’organo di controllo interno.
L’attestazione del responsabile del servizio finanziario confermava la regolarità sostanziale della gestione e l’assenza di contestazioni al tesoriere. Il servizio era stato affidato a un’A.T.I. tra una banca mandataria e una banca mandante. Il conto risultava predisposto e sottoscritto dalla mandante, mentre la mandataria era la rappresentante esclusiva del raggruppamento nei confronti della stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di difetto di rappresentanza: poiché il conto è stato sottoscritto dalla mandante, priva del potere di rappresentanza esclusiva dell’A.T.I., sussiste una irregolarità per violazione dell’art. 37, comma 16, d.lgs. n. 163/2006. Non risulta alcuna ratifica anteriore al giudizio né alcuna deduzione difensiva della mandataria ritualmente evocata.
Tale questione è però assorbita da un motivo ostativo più radicale. Il conto non è corredato della prescritta parificazione, la cui mancanza, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, è causa di improcedibilità. L’art. 140, comma 3, c.g.c. collega la costituzione in giudizio dell’agente al deposito del conto munito dell’attestazione di parifica, e l’art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l’esame del conto all’accertamento dell’avvenuta parificazione.
La parificazione, disciplinata dall’art. 618 R.D. n. 827/1924, è una dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione, finalizzata a un controllo incrociato tra i dati dell’agente e quelli esterni. Non risulta agli atti alcun provvedimento formale di parificazione né il visto di regolarità che, per costante giurisprudenza, può sostituirla.
Il Collegio precisa inoltre che l’approvazione del conto non è ravvisabile nella delibera del consiglio comunale che ha approvato il rendiconto, non contenendo essa l’approvazione dei conti degli agenti contabili. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, essa è obbligatoria e rilevante, ma non condizione di procedibilità, e la sua omissione, essendo adempimento dell’ente, non può imputarsi all’agente. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.