Posizione organizzativa non rinnovata: nessun demansionamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16139 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa a un dipendente inquadrato nella categoria D3 del comparto Regioni e Autonomie locali non gli attribuisce alcun carattere di apicalità in termini di mansioni, differenziandosi solo sotto il profilo economico dalle altre posizioni della categoria D. Ne consegue che tale incarico determina un mutamento non di profilo professionale, ma di mere funzioni, con attribuzione di una responsabilità di servizio e del correlato beneficio economico, destinate a cessare alla naturale scadenza. Il rinnovo dell’incarico costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, il cui mancato esercizio non richiede alcuna determinazione né motivazione e non può dar luogo a demansionamento. Sul punto intervenuto il giudicato esterno tra le parti, rilevabile anche d’ufficio, resta preclusa ogni ulteriore questione sulla spettanza della posizione organizzativa.

Il Fatto

Una dipendente di una provincia, inquadrata nella categoria D3 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, agisce in giudizio per ottenere l’assegnazione di funzioni di responsabilità di servizio con valenza di posizione organizzativa e la correlata indennità, oltre alla rideterminazione dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione ai fini dell’indennità di produttività per gli anni dal 2009 al 2011.

Il primo giudice accoglie la domanda. La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 321/2018, respinge il gravame della provincia e, in parziale accoglimento dell’appello della lavoratrice, riconosce il diritto al punteggio maggiore. La provincia propone ricorso per cassazione articolando nove motivi; la lavoratrice resiste con controricorso, mentre il controinteressato rimane intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, che denunciano la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e della disciplina contrattuale sulla posizione organizzativa, sono fondati. La Corte ricostruisce il quadro alla luce del precedente giudizio fra le stesse parti, definito da Cass. Sez. L n. 22405 del 2020, che ha escluso ogni carattere di apicalità delle mansioni del dipendente D3.

Il conferimento dell’incarico di responsabilità non modifica il profilo professionale del dipendente, ma solo le funzioni concretamente espletate, con l’attribuzione di un beneficio economico destinato a venir meno alla scadenza naturale. Il rinnovo è quindi espressione di una facoltà del datore di lavoro pubblico, che non richiede determinazione né motivazione: il suo mancato esercizio è legittimo e non integra demansionamento.

Su tale questione si è formato un giudicato esterno tra le parti, rilevabile anche d’ufficio, che preclude ogni ulteriore contestazione sul diritto della lavoratrice alla posizione organizzativa nel medesimo contesto. Il motivo quarto e il quinto, incentrati sull’asserita preclusione erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale, restano pertanto assorbiti, insieme al secondo, all’ottavo e al nono.

Il sesto e il settimo motivo, relativi alla indennità di produttività, sono invece inammissibili. Le censure, pur formalmente prospettate come violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., mirano in realtà a una rivalutazione dei fatti storici già operata dal giudice di merito, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

La Corte ribadisce che l’art. 116 cod. proc. civ. attiene al potere di valutazione delle prove riservato al giudice del merito, mentre la violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo quando l’onere probatorio sia attribuito a una parte diversa da quella gravata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: rigetto della domanda sulla posizione organizzativa, ferma la statuizione sull’indennità di produttività, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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