Azione di nullità contro banca in liquidazione coatta è improponibile (Cass. civ. Sez. I n. 27470 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca, l’art. 83, comma 3, T.U.B. preclude la proponibilità di qualsiasi azione nei confronti dell’istituto posto in liquidazione, senza distinzione tra domande di condanna e domande di mero accertamento. La domanda di nullità dei contratti stipulati con la banca in l.c.a. non sfugge a tale preclusione, perché l’accertamento richiesto è funzionale a far valere un credito restitutorio o risarcitorio che deve essere fatto valere in sede concorsuale. Il giudice ordinario può conoscere di quel credito solo in un momento successivo, in sede di opposizione o impugnazione dello stato passivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità di un contratto di mutuo chirografario e di un contratto di acquisto di azioni della banca, deducendo la violazione dei principi di buona fede e delle norme sull’intermediazione finanziaria. Nelle more, la banca era stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Il giudizio era stato riassunto anche nei confronti della banca cessionaria.
Il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità delle domande verso la banca in l.c.a. e le aveva rigettate verso la cessionaria. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che l’art. 83, comma 3, T.U.B. impedisca ogni azione verso la banca in liquidazione e che la cessionaria fosse estranea al rapporto dedotto. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’applicazione dell’art. 83, comma 3, T.U.B., sostenendo che l’azione di nullità non incide sulla massa concorsuale. La Corte ha respinto la censura, rilevando che il ricorrente sviluppa argomenti di competenza territoriale, profilo estraneo al percorso della decisione impugnata, incentrata invece sul rito applicabile.
Richiamando la propria ordinanza n. 20184 del 18.07.2025, la Corte ha ribadito che in caso di liquidazione coatta bancaria qualsiasi credito verso l’impresa va fatto valere ex art. 83, comma 3, T.U.B. in sede concorsuale. Il giudice ordinario può conoscerne solo in via successiva, in sede di opposizione allo stato passivo. Ne deriva una situazione di improponibilità della domanda in via ordinaria, che riguarda sia le domande di condanna sia quelle di mero accertamento, con preclusione di tutele diverse dall’accertamento endoconcorsuale.
La Corte ha poi precisato che, a differenza del fallimento, nella liquidazione coatta non è ipotizzabile una residua proponibilità dell’azione ordinaria per ottenere un titolo da far valere in caso di ritorno in bonis, escluso dalla stessa finalità liquidatoria, per il richiamo dell’art. 92, comma 6, T.U.B. alle disposizioni sulla cancellazione delle società di capitali.
La Corte ha altresì coordinato il precedente con la successiva ordinanza n. 22719 del 06.08.2025, che aveva riconosciuto la legittimazione dell’investitore verso la banca cessionaria per i crediti restitutori derivanti dalla nullità di contratti di mutuo. Le due decisioni non sono in contrasto: in quest’ultima il giudizio di merito era proseguito verso la cessionaria, mentre nel caso in esame l’unico soggetto destinatario della domanda è l’istituto in l.c.a., restando quindi inapplicabile quel principio.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per violazione del canone di specificità dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente riprodotto gli atti dai quali deduceva il vizio di ultrapetizione. La carenza preclude anche l’esame diretto degli atti di merito, subordinato all’ammissibilità del motivo. Inammissibile è risultato anche il ricorso incidentale, per analoga carenza e perché censura un giudizio di fatto sul valore della causa deducibile solo come vizio motivazionale.
Nota della Redazione
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