Possesso ingiustificato di arnesi da scasso e concorso (Cass. pen. Sez. VII n. 41263 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, ai fini della configurabilità del concorso nel reato è sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata degli arnesi da parte di più persone, essendo irrilevante l’originaria appartenenza degli stessi a uno solo dei correi ed incombendo su ciascuno l’onere di giustificarne la destinazione lecita. Il presupposto della pregressa condanna per delitto ricorre anche quando la condanna sia intervenuta per fatto tentato, poiché la fattispecie non distingue tra consumazione e tentativo. Il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle pene sostitutive, nella disciplina transitoria, solo se l’imputato abbia formulato apposita richiesta, al più tardi nel corso della discussione del gravame. La sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Il Fatto
La Corte appello di Bari, con sentenza del 07.05.2024, conferma la condanna del ricorrente per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L’imputato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; omessa applicazione di pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.; mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, il collegio rileva che la censura è meramente riproduttiva di profili già vagliati dalla Corte territoriale, che ha applicato il principio secondo cui, in tema di possesso ingiustificato di arnesi da scasso, è sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata degli strumenti da parte di più persone. Richiama sul punto Sez. 2 n. 47686 del 03.10.2018 e Sez. 2 n. 52523 del 03.11.2016. Irrilevante l’originaria appartenenza a uno solo dei correi, gravando su ciascuno l’onere di giustificare la destinazione attuale e lecita. Il presupposto della pregressa condanna sussiste anche se per delitto tentato, non prevedendo la fattispecie distinzione tra consumazione e tentativo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso la minima offensività evidenziando che gli strumenti atti allo scasso erano stati trovati all’interno di una vettura con due occupanti travisati in volto con un passamontagna. Il collegio di merito ha così effettuato la valutazione complessa e congiunta richiesta dall’art. 133, primo comma, cod. pen., considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, in linea con Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016.
Quanto al terzo motivo, il ricorso non è consentito. Richiamando Sez. 5 n. 4332 del 15.11.2024 e Sez. 2 n. 12991 del 01.03.2024, la Corte ribadisce che, perché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle pene sostitutive secondo la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è necessaria una richiesta dell’imputato, non necessariamente contenuta nell’atto di impugnazione o in motivi nuovi, ma da formulare al più tardi nel corso della discussione del gravame. Nel caso di specie l’istanza non risulta formulata nemmeno nelle conclusioni rassegnate davanti alla Corte territoriale.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il collegio di merito ha correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 — periodo in cui ricade il fatto — non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3/2019 e n. 134/2021 (Sez. Un. n. 20989 del 12.12.2024). Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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