Poteri del giudice di rinvio e compensazione delle spese dell’intero giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 22544 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma, quando l’annullamento sia stato pronunciato per vizi di motivazione su punti decisivi, conserva il potere di procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti in relazione alle direttive della sentenza di annullamento, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. Qualora sia impugnata per cassazione la statuizione sulle spese e non siano necessari accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., liquidando le spese anche dei gradi non considerati dal giudice di rinvio. In tema di spese processuali, il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, e non ai singoli gradi del giudizio.

Il Fatto

Un cittadino straniero impugnava il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il primo giudice di pace, con ordinanza, rigettava il ricorso; la Cassazione, con la pronuncia di legittimità richiamata nel provvedimento, annullava con rinvio per vizio di motivazione, censurando in particolare la statuizione di compensazione delle spese. Nel giudizio di rinvio il giudice di pace rigettava nuovamente il ricorso in riassunzione e motivava specificamente la compensazione.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dei limiti del giudizio di rinvio e omessa statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. L’Amministrazione restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i limiti dei poteri del giudice di rinvio, distinguendo tre ipotesi: se l’annullamento è pronunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice deve solo uniformarsi al principio di diritto, senza modificare l’accertamento dei fatti (art. 384, comma 1, c.p.c.); se l’annullamento è per vizi di motivazione, il giudice può valutare liberamente i fatti e indagarne altri, nel rispetto delle preclusioni; se l’annullamento è per entrambe le ragioni, la potestas iudicandi consente la valutazione ex novo dei fatti, secondo le direttive della Cassazione.

La Corte richiama Cass. n. 17240/2023 e Cass. n. 3150/2024 per affermare che, nel caso concreto, il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto sui punti non congruamente valutati, ma conservava il potere di nuova valutazione dei fatti già acquisiti. Il giudice di pace si è quindi rettamente mosso ripercorrendo l’iter di emissione del decreto e della sua revoca in autotutela. Il primo motivo è pertanto infondato, in parte inammissibile.

Sul secondo motivo la Corte richiama Cass. n. 14199/2021: quando non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce dell’art. 111 Cost. è consentito decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. e liquidare le spese dei gradi di merito, evitando il giudizio di rinvio. Il principio si applica anche quando la statuizione sulle spese risulti in parte mancante.

Richiamando Cass. Sez. Un. n. 32906/2022 e Cass. n. 20289/2015, la Corte osserva che il giudice del rinvio deve seguire la soccombenza applicata all’esito globale del processo. Essendo rimasta ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere del primo grado, il ricorrente risulta complessivamente soccombente. Il secondo motivo è accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia è decisa nel merito con compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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