Onere della prova della consapevolezza nell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 22543 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che ne contesti la detraibilità ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non soltanto l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta. Tale prova richiede elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà della controparte, dovendosi dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, del contesto evasivo. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile, senza che assumano rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti o l’assenza di benefici. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali o valutate senza il dovuto apprezzamento critico.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2017, emesso nei confronti di una società contribuente per l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società fornitrice.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però accolto l’appello, rilevando che, a fronte delle presunzioni dell’Ufficio sulla inesistenza della fornitrice, la contribuente aveva provato l’esistenza e l’operatività di quella società e la regolarità delle operazioni. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione. Il primo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 ritenuto provata l’esistenza e la regolarità delle operazioni. Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per travisamento della prova.
La Corte muove dal principio secondo cui l’Amministrazione, che contesti l’inesistenza soggettiva della fatturazione, deve provare anche solo per indizi non solo la fittizietà del fornitore, ma pure la consapevolezza del destinatario dell’inserimento in una evasione. La prova della consapevolezza esige elementi oggettivi e specifici non riducibili alla mera fittizietà del fornitore: occorre dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la diligenza massima esigibile, non rilevando la regolarità della contabilità e dei pagamenti né l’assenza di benefici. La Corte richiama la Cass. n. 9851 del 20/04/2018 e, tra le conformi, Cass. n. 11873 del 15/05/2018, Cass. n. 27555 del 30/10/2018 e Cass. n. 15369 del 20/07/2020.
Sul secondo motivo la Corte ricorda che la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’allegazione che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, disattese senza il prudente apprezzamento o recepite come piena prova senza valutazione critica, richiamando Cass. n. 6774 del 01/03/2022 e Cass. n. 27000 del 27/12/2016. Quanto al travisamento del contenuto oggettivo della prova, la Corte richiama Cass. S.U. n. 5792 del 05/03/2024, secondo cui esso trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ove ne ricorrano i presupposti, oppure è deducibile ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Nel caso concreto la sentenza impugnata si è attenuta ai superiori principi. Il giudice di appello ha valutato le presunzioni dell’Ufficio e, sulla base dell’intero coacervo probatorio, ha ritenuto con accertamento di fatto non illogico che esse non resistessero alla critica della contribuente, la quale ha dimostrato l’effettiva esistenza del soggetto emittente. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte rileva che gli indizi dell’Ufficio attengono alla sola natura fittizia della fornitrice e non provano la conoscenza o conoscibilità, in capo alla società contribuente, della partecipazione ad una frode IVA.
Il secondo motivo è inammissibile: la bolletta dell’utenza elettrica riprodotta in ricorso è chiaramente indirizzata alla fornitrice, benché l’intestatario risulti una persona fisica, e la relativa riconducibilità è compito del giudice di merito, che non ha compiuto alcun travisamento; inoltre la CGT2 ha valorizzato anche altro elemento indiziario a supporto del proprio convincimento. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 5.900,00, oltre forfettarie e accessori.
Nota della Redazione
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