Revoca del concordato e fallimento: vizi processuali rilevano solo se lesivi (Cass. civ. Sez. I n. 12225 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo o revoca il concordato già ammesso non è autonomamente impugnabile, poiché i motivi attinenti all’ammissibilità della proposta possono essere fatti valere soltanto con il reclamo contro l’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell’art. 162, comma 3, legge fall. La denuncia di un vizio processuale non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa: è pertanto inammissibile l’impugnazione che lamenti un mero vizio del processo senza prospettare le ragioni per cui l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.

Il Fatto

Il Tribunale ha dichiarato il fallimento di una società, su istanza del Pubblico Ministero e di una creditrice, previa revoca del concordato preventivo cui la società era stata ammessa. Contro quella decisione la società ha proposto reclamo, che la Corte d’Appello ha respinto.

Avverso la sentenza territoriale la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la mancanza di un autonomo decreto di revoca dell’ammissione al concordato e la violazione della clausola di maggior soddisfazione dei creditori. Le controricorrenti si sono difese; gli altri intimati non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il decreto che revoca il concordato precedentemente ammesso non è autonomamente impugnabile e solo con il reclamo contro l’eventuale sentenza di fallimento possono farsi valere motivi attinenti all’ammissibilità della proposta. La ricorrente aveva già sollevato la questione in appello senza allegare quale concreto vulnus le fosse derivato dalla modalità di adozione dei provvedimenti.

La Corte ribadisce che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa. È perciò inammissibile l’impugnazione che lamenti un mero vizio del processo senza prospettare le ragioni della lesione del diritto di difesa o del pregiudizio per la decisione di merito, richiamando sul punto Cass. n. 26419/2020 e le conformi n. 26831/2014 e n. 6330/2014.

Anche il secondo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi posta a base della revoca. La sentenza impugnata dà atto del rilievo d’ufficio, previo contraddittorio, di un’ulteriore causa di revoca: la constatata impossibilità di realizzare il piano, essendo venuta meno la prospettiva della rapida vendita del compendio immobiliare, per la mancata presentazione dell’offerente agli appuntamenti notarili e la scadenza del termine dell’offerta ferma, pur più volte prorogato.

Su questa autonoma ratio la ricorrente non deduce nulla, né quanto alla legittimità del rilievo in fase di reclamo, conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1169/2017), né quanto alla sua fondatezza sul piano sostanziale ai sensi dell’art. 173, ultimo comma, legge fall. La Corte osserva inoltre che la ricorrente insiste sulla scarsa rilevanza economica degli atti in frode, senza considerare il rilievo della parziale assenza e della scarsa attendibilità dei rendiconti relativi alle reciproche poste di credito e debito con altra società.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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