Poteri del giudice di rinvio e spese non erogate: condanna illegittima (Cass. civ. Sez. V n. 3889 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, qualora la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo della vicenda, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi. La condanna alle spese di lite presuppone che la parte vittoriosa le abbia effettivamente sostenute per l’attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio: la parte rimasta contumace non può ottenere il rimborso di spese non erogate. Ai fini della responsabilità solidale per la Tarsu nei centri commerciali integrati, la soggettività passiva va identificata in chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni risponde in solido ai sensi dell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 507/1993.
Il Fatto
La società contribuente impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, pronunciando quale giudice di rinvio, ha confermato la legittimità di un avviso di pagamento relativo alla Tarsu dovuta per l’anno 2009, riferita a un centro commerciale integrato.
Il giudice del rinvio, investito della pronuncia rescindente che aveva rilevato un difetto motivazionale, ha ritenuto sussistente la responsabilità debitoria della contribuente, non risultando prova contraria sulla detenzione degli immobili né sulla cessione della gestione delle aree comuni a terzi. La società ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo assume la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., perché il giudice del rinvio non avrebbe colmato la lacuna istruttoria rilevata dalla pronuncia rescindente. La Corte rigetta la censura, ricordando che i limiti dei poteri del giudice di rinvio mutano a seconda della ragione dell’annullamento: quando questo è fondato su vizi di motivazione in ordine a punti decisivi, il giudice può riesaminare i fatti già accertati e indagarne altri, salve le preclusioni già maturate. La sentenza impugnata ha effettivamente sottoposto a esame i dati probatori, pervenendo alla conclusione sulla responsabilità ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 507/1993.
Il secondo e il terzo motivo non trovano accoglimento. La Corte rileva che la denuncia di violazione di legge ripropone un mero argomento difensivo e confligge con il principio già enunciato: nei centri commerciali integrati la soggettività passiva spetta a chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo, mentre il gestore dei servizi comuni è responsabile in solido. La distinzione si desume dall’art. 63 d.lgs. n. 507/1993, che contrappone chi è debitore principale a chi è responsabile, e dal soppresso comma 4, che imponeva l’elenco dei singoli occupanti proprio per consentire all’amministrazione di perseguire il debitore principale.
Quanto al secondo motivo, le censure sollecitano un non consentito riesame del merito. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione. Il motivo è pertanto inammissibile.
È invece fondato il quarto motivo, relativo alla statuizione sulle spese. La Corte accoglie la censura limitatamente al giudizio di legittimità: la pronuncia rescindente aveva rilevato che Comune e concessionaria non avevano svolto attività difensiva, e il presupposto della condanna alle spese è che la parte vittoriosa le abbia in realtà sostenute. Quanto al giudizio di rinvio, invece, la controparte si è costituita, sia pure tardivamente, svolgendo attività difensiva, e dalla tardiva costituzione non deriva alcuna conseguenza pregiudizievole, trovando la difesa garanzia nell’art. 24 Cost. Le spese del presente giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.