Poteri officiosi del giudice del lavoro e oneri di allegazione nell’assegno familiare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11434 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio in difetto di previsione di legge, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare un approfondimento istruttorio anche officioso, ai sensi dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., purché i fatti siano stati allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio. Il giudice del merito non può esercitare i poteri officiosi in assenza, fin dagli atti introduttivi, di qualsiasi allegazione degli elementi costitutivi della prestazione azionata. La lacunosa deduzione iniziale non è sanata dalla produzione in appello di una mera autocertificazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda una lavoratrice agricola stagionale che aveva domandato l’assegno per il nucleo familiare nei confronti di una azienda agricola. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di allegazione sulla sussistenza del requisito reddituale del nucleo e sulla percentuale tra reddito prodotto e reddito da lavoro dipendente.
La Corte d’Appello di Catanzaro aveva riformato la decisione, ritenendo esistenti piste probatorie e, muovendo dall’autocertificazione prodotta solo in sede di gravame, aveva esercitato i poteri officiosi per acquisire dall’Agenzia delle entrate la documentazione sui redditi cumulativi familiari degli anni 2013 e 2014. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’esercizio dei poteri officiosi in assenza di piste probatorie e il disconoscimento dei principi in tema di oneri di allegazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso in continuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 11353 del 2004. Il ragionamento muove da una premessa di carattere sostanziale e processuale insieme: nelle controversie assistenziali la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale non ha, in difetto di previsione di legge, valore probatorio; può tuttavia costituire un principio di prova idoneo a giustificare un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte richiama sul punto Cass. n. 5471 del 2023 e ribadisce una condizione precisa: l’approfondimento officioso è ammissibile solo con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le stesse.
Nel caso concreto tale condizione non ricorre. Con il ricorso introduttivo la ricorrente si era arrestata a una lacunosa deduzione circa la presentazione della documentazione reddituale, non meglio precisata, con riferimento agli elementi costitutivi della prestazione pretesa. Solo in sede di gravame era stata prodotta una mera autocertificazione.
La domanda introdotta in giudizio, in tali termini, non si conformava agli oneri di allegazione inerenti alla prestazione azionata. Ne consegue che la Corte di merito ha esercitato i poteri officiosi in assenza, fin dagli atti introduttivi del giudizio, di qualsivoglia allegazione degli elementi costitutivi. L’autocertificazione tardiva non vale a sanare la carenza originaria.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Le spese dell’intero processo sono compensate, in considerazione dell’alterno esito e della condotta della parte intimata, che non ha svolto difese avverso l’impugnazione dell’ente previdenziale.
Nota della Redazione
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