Compensi avvocati interni entro limite trattamento economico complessivo al netto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20227 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali degli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il limite del trattamento economico complessivo previsto dall’art. 9, comma 7, d.l. n. 90/2014 va riferito al trattamento spettante all’avvocato nello stesso anno, al netto degli stessi compensi professionali. Diversamente opinando, il limite non esisterebbe, perché una parte non può essere maggiore del tutto, e la ratio di contenimento della spesa pubblica sarebbe vanificata da un progressivo aumento del tetto. Il limite da stanziamento di bilancio di cui al comma 6 opera per le sole sentenze favorevoli a spese integralmente compensate e non può superare lo stanziamento del 2013, da intendersi come bilancio assestato. La questione di legittimità sulla determinazione del fondo comunale, non dedotta nei gradi di merito, è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

Un avvocato dipendente di un ente locale chiedeva al Tribunale il riconoscimento, per gli anni 2014 e 2015, di una quota di retribuzione aggiuntiva parametrata alla legge e alle tariffe forensi, quale trattamento economico complessivo spettante per l’attività svolta in giudizio, con particolare riguardo ai compensi per le sentenze favorevoli a spese compensate. La voce retributiva trovava titolo nell’art. 27 CCNL del 14.09.2000 e la materia era disciplinata dall’art. 9 d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’ente al pagamento di una somma, con compensazione delle spese. La Corte d’appello confermava la rideterminazione dei compensi e riconosceva alla parte privata una vittoria solo parziale. La questione centrale, relativa al parametro del trattamento economico complessivo, giungeva così davanti alla Corte di cassazione, investita di ricorso principale e di ricorso incidentale dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il sistema dei tre limiti posti dall’art. 9 d.l. n. 90/2014. Il primo è il tetto retributivo individuale generale di euro 240.000,00, con rinvio all’art. 23-ter d.l. n. 201/2011. Il secondo è il limite da stanziamento di bilancio, previsto per le sole sentenze favorevoli a spese integralmente compensate, che non può superare il corrispondente stanziamento del 2013. Il terzo è il limite retributivo individuale specifico del comma 7.

Sul punto decisivo, il ricorrente sosteneva che nel trattamento economico complessivo dovessero ricomprendersi anche i compensi professionali. La Corte respinge la tesi. Se i compensi fossero compresi nel parametro, il limite non esisterebbe, perché una parte non può essere maggiore del tutto. Per superare tale aporia si dovrebbe riferire il limite al trattamento dell’anno precedente, ma la disposizione, menzionando il trattamento economico complessivo senza specificazioni, non può che intendere quello relativo all’anno in corso.

La Corte valorizza il criterio letterale, logico, sistematico e teleologico. Accogliendo la lettura proposta dal ricorrente, l’effetto di contenimento della spesa pubblica sarebbe del tutto vanificato, con un progressivo aumento del limite e della spesa. Appare invece conforme alla ratio legis stabilire che i compensi professionali non possono superare il trattamento economico complessivo al netto degli stessi compensi.

Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti la dedotta tardività della documentazione e il mancato esercizio del potere di indagine d’ufficio, la Corte li dichiara inammissibili. Le notule erano state valutate nel merito e il giudice aveva ridotto le voci per fasi non svolte; il potere di acquisizione è comunque discrezionale e non sanzionabile in sede di legittimità. Anche il quarto motivo, relativo all’omesso esame di un parere della Corte dei Conti, è respinto: si tratta di un atto consultivo, non vincolante e non riconducibile alla nozione di fatto decisivo.

Il ricorso incidentale dell’ente, sulla facoltà di determinare un fondo inferiore allo stanziamento del 2013, è infine inammissibile. La questione non era stata dedotta nei gradi di merito e la parte non ha indicato in quale atto ciò fosse avvenuto, violando il principio di autosufficienza. Il ricorso principale è respinto e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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