Omessa valutazione dei documenti nuovi in appello sull’integrazione (Cass. civ. Sez. I n. 19661 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, soggetti al rito sommario di cognizione ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 nel testo introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2015, il giudice d’appello può e deve valutare i documenti nuovi prodotti fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Non si applica l’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., perché si tratta di procedimento relativo a uno status personale con intervento necessario del pubblico ministero. La produzione documentale, pur se ammessa, non può essere silenziosamente ignorata: ove i documenti siano indispensabili alla valutazione dell’integrazione sociale e lavorativa e della vulnerabilità del richiedente, la loro omessa considerazione integra l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un cittadino straniero propone ricorso al Tribunale di Catania contro il diniego della protezione internazionale opposto dalla competente Commissione Territoriale. Il ricorso è respinto con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ.. Proposto appello, il Ministero dell’Interno si costituisce chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio di secondo grado la parte appellante deposita con note in sostituzione dell’udienza, ai sensi dell’art. 127 ter cod. proc. civ., documentazione sull’integrazione e sulla propria condizione di fragilità, rinunciando ai termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ.
La Corte d’appello respinge il gravame. Il richiedente asilo ricorre per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione delle norme sulla protezione umanitaria e omesso esame di fatti decisivi. Il Ministero resta intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, il cui accoglimento rende superfluo l’esame del primo, da ritenersi assorbito. La scelta dell’ordine di scrutinio è coerente con la natura della censura: si contesta non il criterio sostanziale adottato dal giudice di merito, ma la mancata considerazione del materiale probatorio su cui quel criterio avrebbe dovuto applicarsi.
Sul piano processuale la Corte ricorda che il procedimento, introdotto prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, resta regolato dal rito sommario, nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 142 del 2015. A tale rito non si applica l’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., che esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. contro la decisione d’appello confermativa: si verte su uno status personale che richiede l’intervento necessario del pubblico ministero, destinatario della comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011.
Nel merito del rito, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui in questi giudizi possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabili dal Collegio, il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica della loro ammissibilità (Sez. I n. 28990 del 12.11.2018; Sez. VI-1 n. 5241 del 28.02.2017). Il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario alcune peculiarità endoprocedimentali, si articola in modo deformalizzato, con produzione documentale ammessa fino all’udienza di precisazione delle conclusioni e non oltre (n. 10203 del 30.03.2022).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la parte aveva depositato con le note una relazione sociale, documentazione medica attestante una terapia di sostegno psicologica e farmacologica ancora in corso e documentazione lavorativa relativa ad attività stagionale nel settore agricolo. La Corte d’appello, assunta la causa in decisione, non ha statuito su tali produzioni, pur avendo essa stessa enunciato in astratto la rilevanza del livello di integrazione e della vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
La documentazione è quindi decisiva, perché essenziale alla valutazione dell’integrazione sociale e lavorativa e della condizione di fragilità del ricorrente. Il secondo motivo è accolto; assorbito il primo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte dispone l’omissione delle generalità in caso di diffusione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Nota della Redazione
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