Preavviso di rigetto al cittadino uscito dall’Italia e onere della prova (TAR Toscana n. 1095 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che ha piena consapevolezza dell’avvenuta uscita dal territorio nazionale del richiedente non può limitarsi ad affermare di avergli inviato il preavviso di rigetto tramite il sistema Poste Italiane, senza allegare alcun elemento sulla relativa notifica. Grava sull’Amministrazione l’onere della prova del corretto esperimento del contraddittorio procedimentale, tanto più quando la notifica sia contestata con l’allegazione di un fatto negativo, ossia l’assenza dal territorio nel periodo in cui l’invio sarebbe avvenuto. Il provvedimento che ometta di dimostrare la ricezione del preavviso è illegittimo e va annullato, restando assorbite le ulteriori censure. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo scaduto il 9 agosto 2019, presenta istanza di rinnovo il 7 giugno 2019. Il procedimento si articola in una serie di convocazioni: la prima il 17 luglio 2019, non rispettata; la seconda l’11 ottobre 2019, con acquisizione dei rilievi fotodattiloscopici; una successiva del 30 giugno 2022 per integrare la documentazione alloggiativa.

La Questura archivia l’istanza con decreto del 30 novembre 2022, notificato il 19 settembre 2023, rilevando l’assenza dal territorio nazionale per dodici mesi consecutivi a partire dal 14 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglie la domanda con ordinanza del 19 dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’attenzione su un profilo assorbente, di natura essenzialmente processuale: la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, contestata per l’illogicità della sequenza procedimentale. L’Amministrazione, infatti, afferma di aver trasmesso il preavviso di rigetto il 30 agosto 2020, pur avendo essa stessa accertato che il richiedente aveva lasciato l’Italia il 14 ottobre 2019, senza alcun reingresso successivo.

La sentenza rileva come la Questura non abbia mai chiarito in cosa sia concretamente consistita la notifica a mezzo del sistema Poste Italiane, neppure dopo la costituzione in giudizio. L’onere della prova del perfezionamento della notifica ricade integralmente sull’Amministrazione, la quale non ha fornito alcuna dimostrazione positiva a fronte dell’allegazione del fatto negativo opposto dal ricorrente.

Il ragionamento del TAR muove da una considerazione di coerenza interna dell’azione amministrativa: chi sa che il destinatario è fuori dal territorio non può presumere che una comunicazione inviata a un indirizzo italiano sia stata ricevuta, né può trarre dal silenzio dell’interessato conseguenze sfavorevoli. Il contraddittorio procedimentale esige che l’interessato sia posto in condizione di esternare le proprie ragioni; se la ricezione non è provata, la funzione partecipativa del preavviso resta svuotata.

Le censure relative alle ragioni dell’assenza — matrimonio e gravidanza della coniuge, pandemia da covid-19, malattia del genitore — non vengono esaminate, perché assorbite dall’accoglimento del motivo principale. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato.

Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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