Obbligo di concludere il procedimento di VIA e perentorietà dei termini (TAR Puglia n. 962 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione di impatto ambientale, i termini del procedimento, inclusi quelli infraprocedimentali per l’adozione del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e per il concerto del Ministero della cultura, sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. Dalla presentazione dell’istanza ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 discende l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, indipendentemente dal carico di lavoro o dalla priorità accordata ai progetti di maggiore potenza. La violazione dei termini determina l’illegittimità del silenzio e legittima il ricorso ex art. 117 c.p.a., con conseguente ordine a provvedere e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato, in data 20 febbraio 2024, istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio della valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Manfredonia. Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la conclusione della fase di consultazione, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non si è espressa entro il termine di centotrenta giorni, e i Ministeri competenti non hanno adottato il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni.

Avendo constatato la perdurante inerzia delle amministrazioni, la società ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna a concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, condividendo l’impostazione della ricorrente sulla perentorietà dei termini del procedimento di VIA. L’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce espressamente che tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, con conseguente doverosità dell’azione amministrativa entro il termine stabilito.

Il TAR ha evidenziato che l’obbligo di provvedere nasce dalla norma che attribuisce al privato il potere di presentare istanza, configurabile come posizione giuridica differenziata. Tale obbligo non può essere eluso in ragione della mole delle richieste o della priorità accordata ai progetti di maggiore impatto energetico. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC è tenuta ad adottare il parere di competenza, mentre il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve emanare il provvedimento finale di VIA.

Quanto al Ministero della cultura, il Collegio ha affermato l’obbligo di rendere il concerto entro il termine di venti giorni, configurandosi la VIA come provvedimento pluristrutturato e necessitando dell’apporto di entrambe le amministrazioni. Nel caso di specie, i termini risultano ampiamente superati: il parere della Commissione tecnica era atteso entro il 4 agosto 2024, mentre il provvedimento di VIA sarebbe dovuto intervenire entro il successivo 3 settembre 2024.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, al Ministero della cultura e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento adottando gli atti di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla notifica della decisione, con condanna alle spese del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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