Controversie sul rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato spettano al giudice ordinario (TAR Basilicata n. 495 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, n. 1, del d.lgs. n. 165/2001 sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63 dello stesso decreto. La giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta, che assume consistenza di diritto soggettivo quando inerisce allo svolgimento di un rapporto di lavoro già costituito. La sopravvivenza della giurisdizione amministrativa nel pubblico impiego contrattualizzato ha carattere eccezionale e tassativo, limitata alle procedure concorsuali di assunzione. Rientrano pertanto nella giurisdizione ordinaria le domande relative alla valutazione della performance individuale e al conferimento o alla revoca di un incarico dirigenziale, configurandosi tali atti come esercizio del potere di gestione del rapporto.
Il Fatto
Un dipendente ha impugnato davanti al TAR tre deliberazioni adottate dall’agenzia regionale datrice di lavoro, con le quali si era preso atto di un provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione, si era differita la sua assegnazione ad apposita area organizzativa, si era proceduto alla sua collocazione in un’unità dirigenziale e si era confermata la precedente valutazione della performance per l’annualità 2021. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali atti e il risarcimento del danno, deducendo violazione di legge, falsa applicazione ed eccesso di potere.
L’amministrazione resistente si è costituita eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, la sua infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto fondata l’eccezione dell’amministrazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale perseguito dal ricorrente è risultato costituito, da un lato, dall’ottenimento di una migliore valutazione della performance individuale per l’anno 2021 e, dall’altro, dalla preposizione a una struttura organizzativa dirigenziale ritenuta più vantaggiosa sul piano economico e professionale.
Si tratta di domande formulate nella qualità di dipendente legato da un rapporto di lavoro subordinato con l’ente pubblico, e dunque afferenti alle dinamiche di svolgimento di tale rapporto. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate all’art. 2, n. 1, del medesimo decreto.
Il giudice amministrativo ha precisato che l’unica eccezione tassativa a tale devoluzione generale è costituita dalla conservazione alla propria giurisdizione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione, ai sensi del n. 4 dell’art. 63. Nel caso concreto tali estremi fattuali non sono stati rinvenuti. Il collegio ha richiamato il principio secondo cui la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa nel pubblico impiego contrattualizzato ha carattere eccezionale, dovendosi individuare con rigore ogni deviazione dalla regola generale della devoluzione al giudice ordinario (Cass. civ., SS.UU., 1 marzo 2012, n. 3183).
La giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche di cui si invoca tutela: trattandosi di posizioni riferite allo svolgersi di un rapporto di lavoro già costituito, esse assumono consistenza di diritto soggettivo. Inoltre, la controversia sull’attribuzione dell’incarico di dirigente di un’unità organizzativa di fascia C involge un atto di gestione del rapporto di lavoro, espressamente ricompreso tra quelli devoluti al giudice ordinario dall’art. 63, che contempla anche le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 836).
Identico approdo è stato raggiunto con riguardo alla valutazione della performance individuale per il 2021, richiamando la giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto in capo al giudice ordinario la relativa giurisdizione (TAR Calabria, Reggio Calabria, 28 marzo 2022, n. 240; id., 3 settembre 2016, n. 918). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con indicazione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., del giudice ordinario quale plesso munito di giurisdizione e con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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