Preclusioni art 183 cpc rilevabili d’ufficio solo nel grado di merito (Cass. civ. Sez. II n. 27139 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. può essere rilevata d’ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo. La regola dell’art. 157, comma 3, c.p.c. — secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa né da quella che vi ha rinunciato, anche tacitamente — non opera per il medesimo arco temporale, perché concerne le sole nullità determinate dal comportamento della parte che non siano rilevabili d’ufficio. La mancata operatività di tale disposizione si giustifica finché il potere officioso del giudice sussista ed sia esercitabile come quello della parte. Ne consegue che il giudice d’appello non può rilevare per la prima volta la violazione del termine decadenziale in assenza di uno specifico motivo di gravame.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile per quote uguali, hanno convenuto in giudizio il convenuto per ottenere il risarcimento del danno da mancato godimento del bene, che lo stesso occupava in via esclusiva dalla propria abitazione. Il Tribunale ha accolto la domanda, liquidando il danno a decorrere dal febbraio 2021, ossia dalla proposizione della domanda giudiziale, e non dal 2009, data indicata dagli attori.

La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, rilevando che essa si fondava sulla omessa o incompleta valutazione di documenti prodotti tardivamente nel giudizio di primo grado, quando erano già scaduti i termini istruttori fissati ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della rilevabilità della violazione del regime delle preclusioni istruttorie nel giudizio di appello. I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo l’erroneità dell’assunto dei giudici di secondo grado.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, cui intende dare continuità (Sez. III n. 21529 del 2021, Sez. III n. 21381 del 2018, Sez. VI n. 3855 del 2014). La violazione del regime delle preclusioni può essere rilevata d’ufficio per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non oltre. La regola dell’art. 157, comma 3, c.p.c. non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte che non siano rilevabili d’ufficio.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure non aveva rilevato le preclusioni, ma era entrato nel merito, valutando le prove documentali prodotte dai ricorrenti. Nell’atto di appello si contestava al Tribunale di aver omesso una lettura sistematica di tali atti. Nessuna eccezione o specifico motivo di gravame era stato proposto dal convenuto, rimasto contumace in entrambi i gradi.

Pertanto, la Corte d’appello aveva esaurito ogni potere di rilevare d’ufficio l’inosservanza del termine decadenziale. La violazione del regime delle preclusioni, pur rilevabile d’ufficio o su eccezione di parte durante tutto il primo grado, non può essere rilevata per la prima volta dal giudice d’appello in assenza di uno specifico motivo di gravame.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che regolerà altresì le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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