Rinuncia al ricorso per cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18708 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio e non ha carattere accettizio: essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva soltanto ai fini delle spese. Determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la rinuncia fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione. Nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’art. 306 cod. proc. civ., ma gli artt. 390 e ss. cod. proc. civ.; resta ferma la condanna del rinunciante alle spese, salva la compensazione. Il contributo di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando l’inammissibilità del gravame sia sopravvenuta e non originaria.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la comunicazione di pagamento relativa alla Tares, annualità di imposta 2014, emessa dalla concessionaria del Comune sulla base dei dati dichiarati dalla società incorporata, che aveva denunciato una superficie commerciale di 3.506 mq. L’opposizione si fondava sul difetto motivazionale dell’atto, sulla violazione della doppia imposizione e sull’erronea determinazione della superficie tassabile, indicata dalla contribuente in mq 36, poiché le residue superfici erano produttrici di rifiuti speciali smaltiti tramite ditte specializzate.
I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, riconoscendo l’esenzione sull’intera superficie tranne le aree destinate ad uffici. La CTR Piemonte, riuniti i gravami del Comune e della concessionaria, li respingeva. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con separati atti, il Comune e il Consorzio di bacino 16, ciascuno sulla base di tre motivi. La società replicava con controricorso. In data 3 giugno 2024 il Consorzio depositava atto di rinuncia al ricorso, per intervenuta transazione con la contribuente e il Comune, depositando poi l’atto di conciliazione stragiudiziale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dispone la riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto i ricorsi investono lo stesso provvedimento. Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo, con l’atto contenente il controricorso. Nel caso di specie l’impugnazione del Comune, pur notificata al Consorzio ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., non legittimava costui a impugnare in via incidentale, perché l’impugnazione tempestiva non era contro di lui rivolta. Si tratta dunque di due ricorsi proposti in via principale il medesimo giorno dalle parti soccombenti.
Il Consorzio ha poi rinunciato al proprio ricorso, rappresentando l’intervenuta transazione delle liti. Dalla transazione risulta che sia il Consorzio sia il Comune hanno rinunciato al ricorso per cassazione. La Corte valuta la ritualità della rinuncia, formulata in atto univoco, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal difensore munito dei relativi poteri, con conseguente applicazione degli artt. 390 e ss. cod. proc. civ.
La rinuncia non risulta accettata dalla controparte. Tale circostanza non rileva, poiché al giudizio di cassazione non si applica l’art. 306 cod. proc. civ.: la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio, non richiedendo l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali. Essa, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, restando salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
La rinuncia risulta regolarmente notificata alla società e all’amministrazione comunale, con il conseguente perfezionamento della fattispecie estintiva. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese. Per l’effetto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la compensazione. Non ricorrono invece le condizioni per ritenere dovuto il contributo di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta.
Nota della Redazione
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