Prelazione agraria, retraente onerato della prova dei requisiti soggettivi (Cass. civ. Sez. II n. 15311 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prelazione agraria, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del diritto spetta al retraente, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c. La comunicazione di cui all’art. 8 della legge n. 590 del 1965, come modificato dall’art. 8 della legge n. 817 del 1971, costituisce adempimento unilaterale di una formalità dovuta dal proprietario alienante e non integra alcun riconoscimento implicito del diritto in capo al prelazionario. La promessa di vendita subordinata al mancato esercizio della prelazione non contiene una confessione stragiudiziale dei requisiti, ma una semplice clausola condizionale. La consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio in senso lato, non può supplire alla deficienza delle allegazioni e delle offerte di prova delle parti.

Il Fatto

Il retraente conveniva davanti al Tribunale i comproprietari di un terreno per ottenere il trasferimento coattivo della proprietà, a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione agraria mediante comunicazioni e offerte reali. I convenuti resistevano, negando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della prelazione. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando il diritto all’acquisto del cespite.

La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame principale e in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e dichiarava assorbito l’appello incidentale. Il giudice di merito rilevava che il retraente non aveva fornito la prova della conduzione del fondo nel biennio antecedente e della capacità lavorativa della famiglia, che le deposizioni testimoniali erano contraddittorie e che alcuni familiari non risultavano dediti ad attività agricola. Avverso tale pronuncia il retraente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale. Il motivo è dichiarato inammissibile: a fronte di una ricostruzione alternativa dei fatti, è precluso in sede di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte.

Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito della causa, ma solo controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica l’esame e la valutazione del giudice di merito, cui resta riservato individuare le fonti del convincimento, valutare le prove e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti. Non è sindacabile il convincimento formatosi all’esito della comparazione delle deposizioni testimoniali e del giudizio di attendibilità dei testi.

La Corte precisa che la coltivazione biennale del fondo costituisce accadimento storico-naturalistico che non può essere rimesso alla ponderazione tecnica del consulente d’ufficio. La consulenza tecnica, mezzo istruttorio in senso lato e sottratto alla disponibilità delle parti, è ancorata alle allegazioni e produzioni delle parti, in ossequio al principio dispositivo e al regime delle preclusioni: non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, né per compiere indagini esplorative.

Quanto all’asserito riconoscimento derivante dalla comunicazione trasmessa dagli alienanti, la Corte rileva che la denuntiatio esprimeva un esplicito dubbio sulla sussistenza dei requisiti. La comunicazione ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, proveniente dal proprietario alienante e non dall’acquirente, non può esonerare il retraente dall’onere probatorio, restando a suo carico la dimostrazione della qualità di coltivatore diretto e dell’esercizio biennale della coltivazione.

Né vale come riconoscimento la circostanza che la comunicazione fosse corredata del preliminare di vendita con un terzo, peraltro privo di sottoscrizioni. La promessa di vendita subordinata al mancato esercizio della prelazione non contiene una confessione stragiudiziale dei requisiti, ma una semplice clausola condizionale che subordina l’efficacia dell’atto all’eventuale esercizio della prelazione, da riscontrare in concreto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con distrazione a favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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