Concordato preventivo in foro diverso dal prefallimentare pendente (Cass. civ. Sez. I n. 31177 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ove la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza per specularità di cui all’art. 39, comma 2, cod. proc. civ., è onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato davanti al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano davanti al medesimo giudice. Una condotta contraria non determina acquiescenza a un’eventuale violazione dell’art. 9 l. fall., ma espone il debitore, in applicazione del principio di autoresponsabilità, alla dichiarazione di fallimento senza che occorra una previa decisione sulla domanda di regolazione della crisi. La necessità di assicurare trattazione prioritaria agli strumenti di regolazione della crisi va perseguita nella medesima sede processuale, come conferma l’art. 40, comma 10, CCII.

Il Fatto

La società debitrice, in liquidazione, trasferisce la sede sociale da Brescia a Roma. Il Pubblico Ministero presso la Procura di Brescia presenta richiesta di fallimento; la società si costituisce nel giudizio prefallimentare senza sollevare eccezioni di competenza territoriale. Nelle more, la debitrice propone dapprima una domanda ai sensi dell’art. 182-bis l. fall. davanti al Tribunale di Roma, poi rinuncia al reclamo avverso il rigetto e presenta una nuova domanda di concordato ex art. 44 CCII, sempre a Roma.

Il Tribunale dichiara il fallimento, ritenendo la domanda concordataria non ostativa all’esame della richiesta del P.M. e di carattere meramente dilatorio. La Corte d’appello di Brescia conferma, sul rilievo che la domanda andava proposta davanti al tribunale investito dell’istanza di fallimento. La società ricorre per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina congiuntamente i primi cinque motivi, tutti incentrati sul rapporto tra procedimento prefallimentare e domanda di concordato proposta in foro diverso, e li dichiara infondati. Muove da un dato processuale decisivo: la richiesta di fallimento era stata presentata al Tribunale di Brescia ben prima della domanda ex art. 44 CCII, e nel giudizio prefallimentare bresciano la debitrice non aveva mai sollevato alcuna eccezione di competenza territoriale.

Ne deriva che la competenza del Tribunale di Brescia sulla richiesta di fallimento doveva considerarsi ferma. In tema di dichiarazione di fallimento, l’incompetenza per territorio ex art. 9 l. fall., ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione delle parti, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. 20661/2019, nello stesso senso Cass. 12131/2024, Cass. 28711/2019, Cass. 5257/2012).

Nessuna competenza del Tribunale di Roma si è invece radicata sulla domanda concordataria, poiché quel tribunale non ha mai deliberato su di essa. In materia di concordato preventivo, il termine per rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale coincide con il momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per la valutazione, e dunque con l’allegazione di proposta, piano e documentazione ex art. 39 CCII (Cass. 9371/2025).

La Corte ribadisce quindi il principio già affermato da Cass. 4343/2020 e confermato da Cass. 19362/2025: la domanda di concordato va presentata davanti al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche se ritenuto incompetente, onde assicurare la convergenza dei procedimenti. Il codice della crisi ha recepito il principio nell’art. 40, comma 10, CCII, oltreché nel dovere di iniziativa tempestiva ex art. 4, comma 2, lett. b), CCII. Il richiamo alla consecuzione delle procedure è respinto: essa non costituisce criterio normativo autonomo (Cass. 21758/2022). Il sesto motivo, sull’insolvenza, è in parte infondato e in parte inammissibile. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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