Prescrizione della maggiorazione contributiva per amianto decorre dalla consapevolezza dell’esposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4898 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, quale diritto autonomo e non componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore acquista consapevolezza della suddetta esposizione e non dal pensionamento. La consapevolezza dell’esposizione può essere successiva al pensionamento e grava su chi eccepisce la prescrizione l’onere di provarne la data di insorgenza. Il diritto resta soggetto al termine prescrizionale ordinario anche per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003.

Il Fatto

Un pensionato aveva chiesto la rivalutazione dei contributi per esposizione ad amianto ai sensi dell’art. 13 legge n. 257 del 1992. Il Tribunale di Matera, con sentenza del 17.02.2016, aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Potenza, in riforma, l’aveva rigettata con sentenza n. 155/2018, depositata il 24.07.2018.

La corte territoriale aveva ancorato il dies a quo del termine prescrizionale alla domanda di pensionamento, in difetto di prova che la consapevolezza dell’esposizione fosse sorta successivamente. Il pensionato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati da memoria; l’Inps ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — violazione dell’art. 2934 c.c. — è stato respinto. La Corte ha confermato che il diritto alla rivalutazione è diritto autonomo e che il termine prescrizionale si applica in astratto anche a chi era già pensionato al 2003, richiamando sul punto Cass. n. 36561 del 2022, Cass. n. 29635 del 2018, Cass. n. 2856 del 2017 e Cass. n. 2351 del 2015.

Sono stati invece accolti, per connessione, il secondo, il terzo e il quarto motivo. La Corte ha ribadito che il termine prescrizionale decorre dalla consapevolezza dell’esposizione, che può essere successiva al pensionamento e che deve essere provata da chi fa valere la prescrizione. Il riferimento è a Sez. 6 – L, ordinanza n. 2856 del 02.02.2017 (Rv. 642547-01).

In quella sede la Corte aveva già cassato la decisione di merito che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento, anziché dall’istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell’esposizione. Il principio è stato ribadito anche da Cass. n. 25779 del 2023.

La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tale principio, è stata cassata con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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