Enunciazione di atto non registrato e imposta di registro anche senza uso (Cass. civ. Sez. V n. 2684 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, deve escludersi che il mero richiamo dell’atto non registrato in atto registrato possa configurare un’ipotesi d’uso. La sola enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso è tuttavia assoggettata all’imposta di registro a prescindere dall’uso dei medesimi. In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione della data e del numero del decreto ingiuntivo o della sentenza, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello della contribuente contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso in relazione a un decreto ingiuntivo del 2015 ottenuto dalla stessa società per un credito da prestazione d’opera, nel quale era enunciato un negozio soggetto a Iva secondo la tesi della ricorrente.

La società contestava la carenza di motivazione dell’atto, l’omessa pronuncia dei giudici di appello e la pretesa doppia imposizione sul medesimo rapporto giuridico, oltre all’errata determinazione dell’imposta. La questione centrale riguardava la tassazione del contratto enunciato nel provvedimento monitorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso i primi due motivi. Non è ravvisabile omessa pronuncia, perché i giudici di appello avevano espressamente respinto la doglianza sulla carenza di motivazione dell’atto, rilevandone la sufficienza. Quanto alla motivazione apparente, la Corte ribadisce che tale vizio ricorre quando il giudice omette di esporre le ragioni e l’iter logico seguito, rendendo non percepibile il fondamento della decisione, in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992. Il principio risale alle Sezioni Unite n. 1093 del 1947 ed è ribadito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.

Nel caso concreto tale vizio non sussiste: i giudici di appello hanno ritenuto correttamente tassato sia il provvedimento giudiziario sia l’atto in esso enunciato, richiamando l’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso è assolto con l’indicazione della data e del numero del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile.

Il terzo motivo è infondato. Nella specie l’avviso recava precisa indicazione degli estremi dell’atto tassato, della base imponibile e delle aliquote applicate, con i criteri tariffari, onde la censura sulla motivazione è priva di pregio.

I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono stati parimenti respinti. La Corte ha chiarito che, alla stregua dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, per aversi enunciazione occorre un espresso richiamo al negozio con menzione degli elementi costitutivi che ne identifichino natura e contenuto. Nella specie il decreto monitorio indicava elementi idonei a identificare l’operazione negoziale enunciata, richiesta dalla stessa società, onde non v’è dubbio sull’esistenza dell’enunciazione.

Quanto al rapporto tra uso ed enunciazione, il mero richiamo dell’atto non registrato in atto registrato non configura caso d’uso, ai sensi dell’art. 6. Tuttavia il tenore dell’art. 22, che riserva la pena pecuniaria ai soli atti soggetti a registrazione in termine fisso, impone di ritenere che anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso siano assoggettati all’imposta sulla base della sola enunciazione. L’imposta di registro, essendo imposta d’atto, si applica a tutti gli atti previsti dalla legge, senza che la tassazione del contratto enunciato sia esclusa. La tassazione in misura fissa era stata correttamente applicata sia all’atto enunciante sia a quello enunciato, con conseguente integrale rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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