Prelievi del socio amministratore e bancarotta fraudolenta patrimoniale (Cass. pen. Sez. VII n. 12822 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti vantati per il lavoro prestato, senza indicare elementi che ne consentano un’adeguata valutazione. Il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società non è assimilabile né a un contratto d’opera né a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, idonei di per sé a giustificare il credito per il lavoro prestato; l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un simile rapporto deve essere verificata in concreto mediante l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica. La consapevolezza della pericolosità della condotta non è esclusa dalla convinzione di poter risollevare le sorti aziendali.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione, con unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La vicenda riguarda i prelievi effettuati dagli imputati dalle casse della società fallita, appostati in contabilità come crediti verso soci per prelievo in conto utili.
I ricorrenti contestano la ritenuta natura distrattiva dei prelievi e la sussistenza dell’elemento soggettivo, invocando la convinzione di risollevare le sorti aziendali. Deducono inoltre l’erronea qualificazione giuridica dei fatti e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. I ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, confondendo il momento del dissesto, determinato dal repentino blocco dell’attività, con quello, di tre anni precedente, in cui si è manifestato lo squilibrio economico-finanziario della società, accertato dal curatore e richiamato dai giudici territoriali.
Tale squilibrio aveva reso oggettivamente pericolosa per gli interessi creditori la prosecuzione della prassi dei prelievi in conto utili futuri. La Corte territoriale ha escluso che la remunerazione avesse una fonte di legittimazione, e gli stessi imputati erano consapevoli di non avervi diritto, attesa la voce di appostazione contabile. In assenza di utili già dall’esercizio del 2009, i prelievi erano privi di giustificazione.
La Corte richiama il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui assume natura distrattiva la condotta del socio amministratore di società di persone che prelevi somme asseritamente corrispondenti a crediti per il lavoro prestato, senza indicare elementi di valutazione, non essendo il rapporto di immedesimazione organica assimilabile a un contratto d’opera o a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (Sez. V n. 14010 del 12.02.2020, Sarasso).
Quanto alla posizione del socio, non dipendente della fallita, la sua attività doveva trovare remunerazione nel conseguimento di utili. In loro assenza, la retribuzione è stata finanziata attraverso la consumazione del patrimonio societario, con danno per il ceto creditorio. La convinzione di risollevare le sorti aziendali mediante onerosi contratti di leasing è incompatibile con la coscienza della pericolosità della condotta.
Il richiamo alla risalente Sez. V n. 47502 del 24.09.2012, Corvetta, secondo cui l’insolvenza non costituisce l’evento del reato, è manifestamente infondato, trattandosi di pronuncia rimasta isolata (ex multis Sez. U n. 22474 del 31.03.2016, Passarelli). Inammissibile anche il terzo motivo, avendo i giudici dell’appello attribuito corretta qualificazione giuridica ai fatti, con esclusione della configurabilità della bancarotta semplice patrimoniale. Il quarto motivo si risolve in mere censure in fatto. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e a euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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