Inammissibile l’appello privo di specificità sul bis in idem per violazione di (Cass. pen. Sez. III n. 11188 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di appello con cui si deduca la violazione del divieto di bis in idem è specifico solo se indica, con riferimento alle situazioni di fatto accertate nei due processi, le ragioni per cui la condotta più recente deve essere ricondotta a quella già definitivamente punita. La mera comparazione tra due sentenze di condanna, unita al richiamo alla medesima data di apposizione dei sigilli, non assolve l’onere di specificità dei motivi. Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con ogni condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene; compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qual volta si realizzi una condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione del persistente vincolo sulla res. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Cagliari, con sentenza del 20.02.2024, per il delitto di violazione di sigilli aggravata dalla qualifica di custode, accertato in data 18.02.2021. Proponeva appello, deducendo la violazione del divieto di bis in idem, perché per lo stesso fatto storico sarebbe già intervenuta una precedente condanna irrevocabile del 23.01.2023, relativa alla violazione dei sigilli apposti il 03.09.2018 e accertata il 25.09.2018.
La Corte d’Appello di Cagliari, con ordinanza del 02.08.2024, dichiarava inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi sulla richiesta principale di proscioglimento e per mancanza di motivi a sostegno delle richieste subordinate di continuazione e rideterminazione della pena. Avverso tale ordinanza la condannata ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione condivide integralmente le argomentazioni della Corte territoriale. Il rilievo decisivo riguarda il difetto di specificità del motivo sull’asserita violazione del bis in idem: l’appello si era limitato a confrontare le due decisioni di condanna, evidenziando che in entrambe si faceva riferimento alla medesima apposizione dei sigilli del 03.09.2018, senza spiegare, sulla base delle situazioni di fatto accertate nei due processi, perché la violazione constatata il 18.02.2021 fosse riconducibile alle condotte già punite.
La Corte valorizza la descrizione contenuta nella sentenza di condanna, che aveva dato atto non solo della rimozione dei sigilli, ma anche della presenza della ricorrente all’ingresso dell’immobile sequestrato e, all’interno, di brande e cucine da campeggio. Per corroborare l’assunto del bis in idem, la difesa avrebbe dovuto sostenere in modo specifico che tale presenza doveva ricondursi non a uno stabile utilizzo dell’immobile fino al nuovo accesso degli operanti, ma solo alla condotta illecita risalente e già punita.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama il principio per cui il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si reitera a ogni condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione del persistente vincolo sulla res (Sez. III n. 37398 del 07.07.2004, Priolo, Rv. 230043). La tesi difensiva di una valutazione unitaria di più condotte violative, prospettata solo nel ricorso, è estranea all’atto di appello, che aveva fatto riferimento a uno “stesso fatto storico”.
La declaratoria di inammissibilità è ulteriormente confortata dall’assenza di motivi sulle richieste subordinate, non contestata nel ricorso. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.