Sopravvenuta carenza di interesse per ricalcolo quote latte annullato (TAR Veneto n. 593 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sopravvenienza normativa che annulla le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte già notificate, il ricorso proposto avverso tali atti va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e non definito con declaratoria di cessata materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone infatti che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Ove la norma sopravvenuta non disponga la liberazione del debitore dall’obbligazione pecuniaria, ma si limiti ad annullare gli atti di imputazione adottati in precedenza, essa non incide sull’an del debito ma solo sul quantum, con la conseguenza che la pretesa sostanziale resta insoddisfatta.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugnava la comunicazione con cui AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6273 del 19.07.2022, aveva ricalcolato in Euro 9.170,95, oltre interessi per Euro 4.410,47, il prelievo supplementare latte dovuto per le annate lattiero-casearie 1997/1998 e 1998/1999. Il ricorso, notificato il 31 gennaio 2023 e depositato il 9 febbraio 2023, era affidato a plurimi motivi di legittimità ed era accompagnato da istanza risarcitoria. AGEA, regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio interveniva l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023 n. 103, secondo cui tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti. In vista dell’udienza l’azienda agricola chiedeva di definire la controversia con declaratoria di cessata materia del contendere o di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza, escludendo che essa integri una cessazione della materia del contendere. L’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. richiede infatti che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta per effetto dell’operato della parte pubblica successivo all’introduzione del giudizio, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, n. 1196 del 3 febbraio 2023.
Tale pieno soddisfacimento non ricorre nel caso concreto, perché il tenore letterale dell’art. 10-bis del d.l. n. 69 del 2023 non dispone la liberazione dei debitori del prelievo latte dall’obbligazione pecuniaria. La norma si limita ad annullare gli atti di imputazione adottati prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2023 e in vigore dal giorno successivo.
La conseguenza, secondo il Tribunale, è che la normativa sopravvenuta non ha inciso sull’an del debito dell’azienda agricola, ma soltanto sul quantum. L’obbligazione sostanziale resta dunque inalterata e la posizione della ricorrente non può dirsi integralmente tutelata. Da qui l’impossibilità di definire il giudizio con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio esclude la compensazione, perché manca il presupposto della costituzione in giudizio della parte resistente e dello svolgimento di un’attività difensiva; le spese sono quindi dichiarate non ripetibili.
Nota della Redazione
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