Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in seguito all’iscrizione all’Albo professionale (TAR Puglia n. 955 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando l’amministrazione resistente attesta, con dichiarazione espressa e documentata, una circostanza satisfattiva della pretesa sostanziale del ricorrente, quale l’iscrizione all’Albo professionale conseguita in data successiva all’impugnazione dell’esito negativo dell’esame di abilitazione. Tale declaratoria non richiede l’opposizione della parte ricorrente, che ha l’onere di contestare il rilievo di improcedibilità formulato dall’amministrazione; in mancanza di replica, il giudice dichiara l’improcedibilità e può compensare integralmente le spese di lite per giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’esito negativo dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale Cat. “A”, pubblicato il 13 Luglio 2021, unitamente al verbale della Commissione di valutazione e al bando degli esami di Stato dell’anno 2021. La domanda era volta all’annullamento degli atti impugnati, ritenuti lesivi dell’interesse del candidato al conseguimento dell’abilitazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione resistente, con memoria depositata in data 20.5.2026, aveva rappresentato una circostanza sopravvenuta e satisfattiva della pretesa sostanziale del ricorrente: il candidato risultava iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari con decorrenza dal 14.02.2022. Tale comunicazione era stata effettuata per consentire al Collegio di valutare l’eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La parte ricorrente non ha replicato al rilievo di improcedibilità formulato dall’amministrazione. Il Collegio ha pertanto ritenuto che, alla luce della memoria depositata e della mancata opposizione, non residuasse alcun interesse alla decisione del ricorso, essendo venuta meno la lesione originariamente dedotta in giudizio.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei giusti motivi individuati nella peculiarità della vicenda e nella circostanza satisfattiva sopravvenuta.
Nota della Redazione
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