Carta elettronica docente, esecuzione del giudicato e astreinte negata (TAR Veneto n. 599 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Le procedure interne di erogazione predisposte dall’amministrazione non costituiscono esecuzione spontanea né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, ove non previste da alcuna disposizione di legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, con nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora può essere negata in presenza di “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella crisi della finanza pubblica e nella complessità del procedimento esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 429/2025, pubblicata il 30-5-2025, che ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di € 2.000,00.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione, il ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Chiede l’attivazione della Carta con accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si costituisce e chiede il rigetto, sostenendo di avere predisposto una procedura per l’attivazione della Carta e di avere posto a carico del ricorrente l’onere di avviarla.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dal disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La sentenza da eseguire risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, in applicazione degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per effetto del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Il TAR rileva che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che il passaggio in giudicato è attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dal ricorrente. Essendo circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non equiparabili a voci retributive.
Le eccezioni del Ministero non sono condivise. La procedura predisposta dall’amministrazione ha valenza meramente interna agli uffici ministeriali, non è prevista da alcuna disposizione di legge e non può configurare esecuzione della sentenza né condizione di procedibilità dell’ottemperanza. Il Collegio osserva inoltre che il ricorrente ha sostanzialmente adempiuto alle richieste dell’amministrazione notificando la sentenza prima di instaurare il giudizio (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 18 febbraio 2026, n. 492).
In accoglimento della domanda è nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È invece respinta la domanda di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione dell’avvenuta nomina del Commissario. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino in concreto la mancata condanna, considerata la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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