Prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 3233 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spettante ai soggetti che hanno seguito corsi di specializzazione medica in condizioni tali che, se la direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell’azione esperibile e individuazione del legittimato passivo non impediscono il decorso della prescrizione, non condizionando la consapevolezza della cristallizzazione della lesione. Non sussiste alcuna incertezza interpretativa che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, né si configura una violazione dell’art. 6 della CEDU.

Il Fatto

I ricorrenti, medici che si erano immatricolati ai corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1982 e il 1990, avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata e tardiva attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi.

Il Tribunale, con sentenza n. 19716 del 2019, aveva rigettato le domande per intervenuta prescrizione. La Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis e ter cod. proc. civ.. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il consolidato orientamento di legittimità. Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, poiché solo con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 i danneggiati hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea. A sostegno sono richiamate, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. S.U. n. 30649 del 2018 e Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022.

Il Collegio respinge l’argomento secondo cui la prescrizione dovrebbe decorrere solo dal superamento delle incertezze giurisprudenziali. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, poiché il termine può essere interrotto anche con atti stragiudiziali. Nemmeno rileva la natura dell’azione esperibile, stante la più ampia durata decennale del termine. Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ribadisce che essa spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che l’evocazione di un diverso organo statuale costituisce mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958.

La Corte esclude altresì che l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. possa essere accolta. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata, non emerge alcun potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività del diritto europeo, risultando rispettato il richiamo a termini di prescrizione ragionevoli.

Quanto alla compatibilità con l’art. 6 della CEDU, il Collegio richiama la giurisprudenza di Strasburgo in materia di accesso al tribunale e di certezza del diritto. Il termine decennale è chiaramente indicato dalle Sezioni Unite n. 9147 del 2009 e il diritto era immediatamente esercitabile, trattandosi di diritto autonomo scaturente dalla condotta dello Stato. I ricorrenti sono infine condannati ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, e ricorrono i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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