Licenziamento post trasferimento azienda ex art 2112 c.c. non soggetto a decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3235 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento intimato dal cedente dopo il passaggio ope legis del rapporto di lavoro al cessionario, per effetto del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., è tamquam non esset e non deve essere impugnato nel termine di decadenza, perché difetta la titolarità del rapporto in capo al cedente. La domanda del lavoratore che in tal caso chieda il ripristino mira soltanto a far valere l’effettività del passaggio e gli effetti legali della cessione, non a contestare un licenziamento. La disciplina della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010 si applica quando il lavoratore impugni la cessione del contratto o il licenziamento intimato prima della cessione, non quando egli voglia avvalersi del trasferimento. Ne consegue che, accertata la cessione, opera la responsabilità solidale del cessionario per i crediti maturati in precedenza.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di una società che gestiva un ramo d’azienda ricevuto in affitto, agisce per far accertare la continuità del rapporto alle dipendenze del soggetto subentrato e per ottenere le differenze retributive. Il ramo d’azienda era stato retrocesso alla società proprietaria e, secondo la ricorrente, il licenziamento era stato intimato dal cedente solo dopo tale passaggio.

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna una delle società al pagamento delle differenze retributive, ma conferma il rigetto della domanda di ripristino del rapporto. I giudici di merito ritengono la lavoratrice decaduta dall’impugnazione del recesso per non averlo contestato nel termine di sessanta giorni dell’art. 6 della legge n. 604/1966 ed escludono la solidarietà del cessionario. La lavoratrice ricorre in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2112 c.c. in combinato disposto con l’art. 6 della legge n. 604/1966. La ricorrente sostiene che la retrocessione del ramo d’azienda era avvenuta prima del licenziamento, sicché il recesso era riferibile a un soggetto divenuto estraneo al rapporto.

La Corte accoglie la censura. Secondo l’orientamento consolidato, il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto è tamquam non esset e non va impugnato in alcun termine, perché nel caso non si discute nemmeno di disciplina dei licenziamenti. La domanda del lavoratore tende solo a far valere l’effettività del passaggio e gli effetti della cessione, essendo l’atto inidoneo a determinare l’estinzione del rapporto per difetto di legittimazione sostanziale del cedente.

Il Collegio richiama una linea costante, precedente e successiva alla legge n. 183/2010. Vengono citate Cass. n. 8924 del 1995, Cass. n. 2762 del 1983 e Cass. n. 3901 del 1978, secondo cui l’onere di impugnazione sussiste solo quando la disdetta sia tempestiva rispetto alla cessione, mentre la disdetta non tempestiva determina la successione automatica nel rapporto. Nel periodo successivo si richiamano Cass. n. 27322 del 2023, Cass. n. 8039 del 2022 e Cass. n. 7977 del 2020.

Quanto all’art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010, la Corte distingue l’ipotesi in cui il lavoratore impugni la cessione — soggetta a decadenza — da quella in cui egli voglia avvalersene. In quest’ultimo caso la decadenza non opera, come affermato da Cass. n. 28790 del 2019 e Cass. n. 9750 del 2019. La Corte esclude altresì l’assimilabilità alla somministrazione irregolare, richiamando l’art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020 e Cass. n. 32412 del 2023.

Il secondo motivo, sulla solidarietà del cessionario, è dichiarato assorbito, dovendosi anzitutto accertare in fatto la cessione, che la Corte d’appello aveva declinato di verificare. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Nota della Redazione

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