Premio rendimento detenuto studente: no al vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 28333 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza emesse all’esito del reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis Ord. pen. il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge: il vizio di motivazione non è deducibile e il controllo resta circoscritto alla sola apparenza motivazionale. La concessione del premio di rendimento allo studente detenuto presuppone il superamento di tutti gli esami dell’anno di riferimento, sicché l’accertamento positivo compiuto dal Magistrato di sorveglianza non forma giudicato ove quel provvedimento abbia subordinato la corresponsione alla previa verifica dei presupposti normativi. In tal caso il Tribunale di sorveglianza può e deve verificare la sussistenza dei requisiti.
Il Fatto
Il detenuto studente richiedeva, ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., il premio di rendimento per l’anno accademico di riferimento. Il Magistrato di sorveglianza accoglieva il reclamo, disponendo la corresponsione del premio da parte dell’istituto di restrizione, ma subordinandola alla previa verifica dei presupposti previsti dalla normativa in materia.
Investito del reclamo-impugnazione, il Tribunale di sorveglianza rigettava la doglianza dopo aver acquisito dalla segreteria studenti dell’Università informazioni attestanti il mancato superamento di tre esami entro la sessione straordinaria. Il detenuto proponeva allora ricorso per cassazione, dolendosi della violazione dell’art. 35-bis Ord. pen. e del vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe potuto riesaminare il merito del superamento degli esami, ormai coperto da giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Il passaggio centrale è di ordine processuale: avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza rese su reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. il ricorso per cassazione è consentito per violazione di legge, con la conseguenza che il riferimento al vizio di motivazione è del tutto non pertinente e la verifica resta limitata alla apparenza motivazionale del provvedimento.
Nel merito, i giudici di legittimità osservano che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente rilevato come il Magistrato di sorveglianza non avesse accolto il reclamo in modo incondizionato, ma avesse subordinato la corresponsione del premio alla previa verifica dei presupposti della normativa in materia. Il provvedimento assunto dal Magistrato non conteneva dunque un accertamento definitivo sul superamento degli esami idoneo a formare giudicato sul punto.
Su questa premessa, il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente acquisito dall’Università le informazioni necessarie, dalle quali è emerso il mancato superamento degli esami dell’anno per il quale il premio era richiesto entro la sessione straordinaria. La relativa valutazione è immune da violazioni di legge e da difetti di apparenza motivazionale, con conseguente carenza dei presupposti per la concessione del beneficio.
Alla dichiarazione di inammissibilità seguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro indicato dalla Corte cost., sent. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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