Giudice esecuzione deve verificare cumuli senza rinviare al P.M. (Cass. pen. Sez. I n. 28332 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di opposizione a provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal Pubblico ministero, il giudice dell’esecuzione non può demandare a quest’ultimo la verifica della legittimità e della correttezza del calcolo, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, se del caso, formare egli stesso un nuovo cumulo aggiornato e corretto. Il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. non preclude né assorbe la delibazione della questione relativa al superamento dei limiti di cui all’art. 78 cod. pen., perché i due istituti operano su piani distinti. L’accertamento impone una verifica qualitativa sulla data di commissione dei reati rispetto a quella di inizio della detenzione, al fine di stabilire se operi il principio di unitarietà del rapporto esecutivo o se occorra procedere a cumuli parziali.

Il Fatto

Il condannato aveva proposto al Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione e per la rideterminazione della pena complessiva ex art. 78 cod. pen., sostenendo che le pene concorrenti, ove cumulate, avrebbero superato il limite dei trenta anni di reclusione. L’istanza era stata rigettata e il provvedimento annullato una prima volta da questa Corte, con rinvio al medesimo Tribunale in diversa persona fisica. Anche la decisione emessa in sede di rinvio è stata annullata con sentenza della Quinta Sezione, che ha rimesso al giudice dell’esecuzione la verifica dei criteri utilizzati dal Pubblico ministero per il calcolo delle pene concorrenti.

In sede di ulteriore rinvio, il Giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza solo quanto al vincolo della continuazione, rideterminando la pena, ma ha ritenuto che tale riconoscimento non consentisse di esaminare il profilo relativo all’art. 78 cod. pen., rimettendo al Pubblico ministero una nuova rideterminazione della posizione esecutiva. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa, deducendo tre motivi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte richiama il principio già affermato con la sentenza della Prima Sezione n. 48726 del 22/10/2019, secondo cui, qualora sia necessario accertare periodi di presofferto per determinare la pena residua e la relativa decorrenza, il giudice dell’esecuzione non può demandare l’incombenza al Pubblico ministero, ma deve provvedervi direttamente, con i poteri di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., formando se del caso un nuovo cumulo aggiornato e corretto. Allo stesso giudice spetta, in caso di opposizione del condannato al decreto di unificazione, verificare la legittimità e la sostanziale correttezza del provvedimento e la potestà di emettere direttamente il nuovo provvedimento, con le garanzie giurisdizionali tipiche della fase esecutiva.

La Corte rileva che oggetto del giudizio di rinvio erano due punti distinti: la valutazione dei presupposti per riconoscere il vincolo della continuazione e la verifica della corretta formazione dei cumuli. Il Giudice dell’esecuzione ha pronunciato solo sul primo, ritenendo che il provvedimento in ordine alla continuazione ostasse alla delibazione del profilo relativo all’art. 78 cod. pen. Tale impostazione è erronea in diritto, perché il riconoscimento del vincolo non preclude la verifica richiesta dalla Corte di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà avvalersi, ove occorra, dei poteri dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e verificare la correttezza dei provvedimenti di cumulo emessi dal Pubblico ministero, con riferimento alla data di commissione dei reati rispetto a quella di inizio della detenzione. Non osta a tale verifica il provvedimento ex art. 81 cod. pen.

Quanto al criterio moderatore, l’art. 78 cod. pen. stabilisce che, nel caso di concorso di reati, la pena non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in presenza di più sentenze esecutive concorrenti, per individuare la pena più grave occorre prescindere, nell’ipotesi di reato continuato, dall’aumento per la continuazione e fare riferimento alla sola pena base. Il giudice dell’esecuzione dovrà infine verificare la necessità di operare cumuli parziali per i reati commessi dopo l’inizio dell’espiazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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