Remissione tacita della querela anche senza citazione del querelante quale testimone (Cass. pen. Sez. V n. 14945 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra remissione tacita della querela, ex art. 152, comma 2, cod. pen., la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. La circostanza che la persona offesa non sia stata citata specificamente in qualità di testimone non è determinante, rilevando nella sostanza l’avvertimento delle conseguenze della mancata comparizione. La riformulazione del comma 3 dell’art. 152 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 non ha reso tassative le ipotesi ivi previste, atteso che l’uso dell’avverbio “altresì” induce a escludere tale possibilità, con la conseguenza che la fattispecie resta riconducibile alla più generale ipotesi del comma 2.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di minaccia, essendo il reato perseguibile a querela, in quanto la persona offesa, regolarmente citata per l’udienza con l’avvertimento che la sua mancata comparizione sarebbe stata intesa quale remissione tacita della querela, era rimasta ingiustificatamente assente.
Avverso tale sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia proponeva ricorso per cassazione, deducendo i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 142 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che non potesse ritenersi integrata la remissione tacita prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., atteso che la persona offesa non era stata citata in qualità di testimone.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, precisando che, nel caso di specie, la vittima aveva ricevuto non la mera notifica del decreto di citazione in qualità di persona offesa, bensì la citazione con il contestuale “espresso avviso” che la sua mancata comparizione sarebbe stata intesa quale remissione tacita della querela.
Il Collegio ha osservato come non sia determinante il fatto che la persona offesa non fosse stata specificamente citata in qualità di teste, rilevando, nella sostanza, l’avvertimento delle conseguenze della mancata comparizione all’udienza. Anche volendo ritenere che la mancata espressa previsione della citazione in qualità di testimone impedisca di ricondurre il caso alla specifica ipotesi di cui all’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., la fattispecie risulterebbe comunque riconducibile alla più generale ipotesi della remissione tacita di cui al comma 2 del medesimo articolo, per compimento di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 31668 del 2016, secondo cui integra remissione tacita la mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale, previamente ed espressamente avvertito dal giudice delle conseguenze della sua assenza. Ha inoltre escluso che il d.lgs. n. 150 del 2022, riformulando il comma 3 dell’art. 152 cod. pen., abbia reso tassative le ipotesi di remissione tacita, limitandole ai numeri 1 e 2 del terzo comma: il testo della norma, che usa l’avverbio “altresì”, induce a escludere tale possibilità.
La mancata comparizione del querelante, che aveva ricevuto l’espresso avvertimento, costituisce pertanto fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, ai sensi dell’art. 152, comma 2, cod. pen., norma che non è stata modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è stato conseguentemente rigettato.
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Nota della Redazione
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