Premio di rinvenimento: stima del terzo impugnata e obbligo interinale dell’acconto (C.G.A.R.S. n. 283 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il premio di rinvenimento previsto dagli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004 non costituisce una prestazione patrimoniale automatica, ma si inserisce in una fattispecie pubblicistica a formazione progressiva, in cui l’obbligazione pubblica sorge solo all’esito del perfezionamento della sequenza estimativa. Ove la stima del terzo estimatore sia ritualmente impugnata ai sensi dell’art. 93, comma 4, cod. beni culturali, non si realizza la definitiva stabilizzazione del valore dei beni e non è pertanto attuale l’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla liquidazione definitiva del premio. Permane tuttavia, in capo all’Amministrazione, il dovere di pronunciarsi sulla misura interinale dell’acconto previsto dall’art. 93, comma 2, con salvezza dell’esito del giudizio civile pendente e detrazione di quanto già corrisposto.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal rinvenimento di reperti archeologici in un’area di proprietà della società appellata, sita nel Comune di Messina, dichiarata di importante interesse archeologico nel 1993. Le campagne di scavo si protrassero per anni e condussero all’emersione di un cospicuo complesso di sepolture riconducibili alla necropoli greco-romana di Messana.

La società sollecitò a più riprese la determinazione del premio di rinvenimento. Dopo l’accertamento giudiziale del silenzio serbato dall’Amministrazione, la Soprintendenza quantificò il premio in una somma non accettata dalla società, che attivò il meccanismo del terzo estimatore ex art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. La stima del terzo venne impugnata dall’Amministrazione davanti al Tribunale civile di Messina ai sensi del comma 4. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 731 del 2025, dichiarò l’illegittimità del silenzio e l’obbligo di provvedere, riconobbe il rimborso delle spese della perizia e rigettò la domanda risarcitoria. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Amministrazione regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum: non è in discussione la spettanza del premio in capo alla società, quale proprietaria del fondo, né la natura dell’istituto. Il nodo reale attiene al se, al quando e al quomodo della definitiva determinazione, e cioè se la sub-fase estimativa possa dirsi conclusa.

Il premio non è prestazione automatica. Esso si colloca in una fattispecie a formazione progressiva, in cui la prestazione finale postula il compimento di valutazioni tecniche e determinazioni amministrative. Fino alla determinazione definitiva del valore, la posizione dell’interessato resta di interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento, e non di diritto soggettivo perfetto alla somma. La Corte richiama il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 2959 del 1992; Cass., Sez. I, n. 11796 del 2005; Cass., Sez. Un., n. 5353 del 2011).

La disciplina dell’art. 93 delinea una vicenda articolata: la stima amministrativa, la determinazione del terzo in caso di dissenso, e la possibilità di impugnare anche tale determinazione per errore o manifesta iniquità. Se la legge consente il vaglio giudiziale della stima del terzo, deve escludersi che, pendendo tale vaglio, essa possa valere come base definitiva. Diversamente, la facoltà di impugnazione sarebbe degradata a rimedio meramente nominale. Il primo giudice ha errato nell’attribuire valore definitivo a una stima ancora contestata.

L’accoglimento del primo motivo non può però spingersi fino ad avallare una paralisi procedimentale. L’art. 93, comma 2, contempla che, in corso di stima, sia corrisposto un acconto non superiore a un quinto del valore provvisorio, senza che la sua accettazione comporti acquiescenza. Il sistema distingue così la liquidazione finale dalla tutela economica interinale. Poiché alla società era già stato corrisposto un acconto, il residuo obbligo di pronuncia attiene alla possibile rideterminazione dell’acconto, con salvezza dell’esito del giudizio civile pendente e detrazione di quanto già erogato.

Quanto al rimborso delle spese della perizia del terzo, la censura non merita accoglimento. L’art. 93, comma 3, ultimo periodo, pone a carico degli aventi titolo solo l’anticipazione, non il definitivo addossamento. La perizia costituisce il modulo legale e tipico di composizione del dissenso, e la sua necessità è causalmente riconducibile allo sviluppo del procedimento, già segnato da un’incompletezza estimativa giudizialmente accertata. La statuizione di rimborso va confermata per questa diversa ragione giustificativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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