Trasferimento per incompatibilità ambientale e insindacabilità della sede di destinazione (C.G.A.R.S. n. 285 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, disposto ai sensi dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982, non ha carattere sanzionatorio né disciplinare e non postula comportamenti illeciti del dipendente. Esso è condizionato alla sola sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e rimovibile mediante assegnazione ad altra sede. L’amministrazione gode di ampia discrezionalità, che non richiede una valutazione comparativa delle esigenze organizzative degli uffici, né l’ostensione dei criteri di determinazione dei limiti geografici dell’incompatibilità. Le situazioni personali e familiari del dipendente sono recessive rispetto all’interesse pubblico al buon funzionamento degli uffici. La scelta della nuova sede resta insindacabile, salvo il limite del trasferimento a carattere vessatorio.
Il Fatto
Un assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso un Commissariato, ha impugnato il decreto con cui il Capo della Polizia aveva disposto il suo trasferimento con decorrenza immediata per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale. Il provvedimento si fondava sulle vicende giudiziarie che avevano coinvolto la moglie, sottoposta a procedimento penale per reati in materia fallimentare e societaria e destinataria di misura cautelare.
Il TAR Sicilia, dichiarata l’improcedibilità della domanda di annullamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ha respinto il ricorso residuando l’interesse ai soli fini risarcitori. Il dipendente ha proposto appello con due motivi, deducendo il difetto di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza a tutela della vita familiare.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio ricostruisce in via preliminare la natura dell’istituto. Il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue a una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che sconsigliano la permanenza del dipendente in una sede, senza assumere carattere sanzionatorio. Non presuppone alcuna comparazione con le esigenze organizzative degli uffici, né l’indicazione dei criteri geografici seguiti, né può essere condizionato dalle situazioni personali e familiari, da considerare recessive.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 8167 del 2023; n. 1173 del 2021; n. 7562 del 2020) e il principio secondo cui il giudice si limita al riscontro dell’effettiva sussistenza dell’incompatibilità e della proporzionalità del rimedio. Prevale l’interesse pubblico sull’interesse del dipendente a prestare servizio in una sede determinata, senza necessità di dimostrare un danno già verificato.
Nel caso concreto, il provvedimento indica il fatto generatore dell’incompatibilità e la determinazione conclusiva sull’inopportunità della permanenza. L’amministrazione ha collegato le accuse alla moglie all’immagine dell’istituzione e alla serenità del dipendente, chiarendo la rilevanza causale della sua posizione lavorativa e del contesto territoriale. L’uso del termine “consorterie” risulta riferibile, non impropriamente, a contesti mafiosi emergenti dagli atti.
Quanto alla sede di destinazione, la Corte esclude che la scelta sia irragionevole o sproporzionata. Nel ventaglio delle opzioni possibili, l’esistenza di un’alternativa meno invasiva non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, rientrando la selezione della nuova sede nell’insindacabilità dell’azione amministrativa. Il limite concettuale interno è quello di non conferire al trasferimento connotazioni sanzionatorie laddove la sede, per l’eccessiva lontananza, lo renda di carattere vessatorio.
Nel caso di specie non emerge un intento punitivo, né è mancata l’interlocuzione con l’interessato. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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