Esecuzione del giudicato sulla carta docente e Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 15 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito per l’esecuzione del giudicato amministrativo, disciplinato dall’art. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’esistenza di un giudicato e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione statale è idonea a far decorrere tale termine. L’omessa costituzione in giudizio dell’amministrazione, che non contesti l’inadempimento, consente l’accoglimento della domanda. Il giudice nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e, qualora le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non liquida alcun compenso commissariale.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 964/2024 del 10 dicembre 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto dell’interessata a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, attestato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma, l’amministrazione non aveva fornito quanto dovuto. Il Ministero e gli uffici scolastici non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione non costituita, emergono i presupposti per il rimedio dell’esecuzione del giudicato.

Il Tribunale ha verificato la decorrenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle amministrazioni statali per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Detto termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, ritenuto idoneo allo scopo.

A sostegno di tale conclusione il Collegio richiama un orientamento consolidato, citando numerose pronunce dei tribunali amministrativi regionali, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente o in un dirigente delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi.

Il Collegio ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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