Prescrizione dell’azione erariale e decorrenza dal rendiconto annuale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 46 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebito utilizzo dei fondi regionali destinati al funzionamento dei gruppi consiliari, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre, in applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dal momento della conoscibilità obiettiva del danno. Ove il rendiconto annuale sia stato regolarmente presentato all’organo deputato al controllo e non sia ravvisabile un occultamento doloso, la conoscibilità coincide con la data di presentazione del rendiconto medesimo, poiché l’ente danneggiato è in grado di valutare, attraverso il Collegio dei Questori, la rispondenza delle spese alle finalità istituzionali del gruppo. Non integra causa legale di impedimento la circostanza che il sistema di rendicontazione non imponga la documentazione analitica delle spese. Solo la mancata presentazione del rendiconto giustifica il differimento del dies a quo alla conoscenza effettiva del danno.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 114/2022, aveva condannato l’appellante, già consigliere regionale con funzioni di amministratore e tesoriere di un gruppo consiliare, al pagamento in favore della Regione di una somma superiore a settecentomila euro, oltre rivalutazione e interessi, per l’utilizzo di fondi regionali destinati al funzionamento del gruppo nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009. La condanna era stata pronunciata a titolo di dolo, respinta l’eccezione di prescrizione, sul presupposto che il dies a quo dovesse collocarsi al momento della segnalazione di danno erariale trasmessa dalla Guardia di finanza alla Procura contabile.
L’appellante ha impugnato la decisione, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale e sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla presentazione del rendiconto annuale agli organi preposti, e non dalla data di acquisizione delle verifiche di polizia giudiziaria. La Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello ha esaminato in via prioritaria il motivo relativo alla prescrizione, ritenendolo fondato. Il Collegio ha ribadito che, per individuare il dies a quo, occorre distinguere le ipotesi in cui rileva la conoscibilità obiettiva del danno da quelle in cui assume rilievo la conoscenza effettiva. La prima opera quando manca l’occultamento doloso o è addebitabile all’agente un comportamento colposo; la seconda contraddistingue le fattispecie connotate dall’accertamento doloso della condotta.
Nella vicenda in esame, il rendiconto annuale risulta essere stato presentato agli organi deputati al controllo, senza che sia stata contestata alcuna intempestività o omissione. Ne deriva che, in assenza di occultamento doloso, la conoscibilità del danno coincide con il momento in cui il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere, ossia con la presentazione del rendiconto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
La Corte ha argomentato che la normativa regionale ratione temporis applicabile — la legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 e le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34/1990, n. 293/1993, n. 131/1996 e n. 370/1999 — affidava al Collegio dei Questori il controllo di regolarità del rendiconto, comprensivo di una relazione illustrativa dettagliata sulle spese. Tale sistema consentiva all’ente di valutare la rispondenza della gestione alle finalità istituzionali del gruppo, sicché l’assenza dell’obbligo di documentare analiticamente le spese non costituisce causa legale di impedimento alla conoscibilità.
Pertanto, la notifica dell’invito a dedurre, primo atto interruttivo del decorso prescrizionale, intervenuta a febbraio 2020, è risultata tardiva rispetto al termine quinquennale decorrente dalla presentazione dei rendiconti annuali del periodo 2004-2009. Il Collegio ha conseguentemente dichiarato prescritta l’azione erariale, in riforma della sentenza gravata, assorbendo ogni ulteriore censura di merito in ragione della ragione più liquida della decisione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C.
Nota della Redazione
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