Prescrizione del beneficio contributivo per esposizione all’amianto e consapevolezza del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22692 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo e incide sull’intero beneficio, non soltanto sui singoli ratei di maggiorazione. L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Il termine decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell’esposizione, costituendo tale accertamento un riscontro in fatto censurabile in sede di legittimità nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda riguarda un lavoratore che aveva ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale alle fibre di amianto, secondo il coefficiente di 1,5, con condanna dell’Inps ad applicare la maggiorazione e a rimborsare le spese. Il Tribunale di Barcellona P.G. aveva accolto la domanda.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 231/2019, ha invece accolto il gravame dell’Istituto, rilevando la prescrizione del diritto alla riliquidazione della pensione. Il diritto alla maggiorazione contributiva è stato qualificato come autonomo rispetto al diritto alla pensione, con prescrizione di carattere definitivo, incidente non solo sui singoli ratei. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.

La Motivazione della Corte

I primi otto motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha anzitutto osservato che le censure non riportavano il pertinente brano dell’atto di appello dell’Inps, non consentendo di apprezzare l’effettivo tenore del motivo di gravame in riferimento all’eccezione di prescrizione.

Sul punto centrale, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale. La Corte territoriale aveva dunque facoltà di individuare la data di avvio del decorso del termine di prescrizione anche a prescindere dalle indicazioni delle parti, non vincolanti, facendo riferimento a documentazione ritualmente acquisita e non contestata.

Quanto alla consapevolezza dell’esposizione all’amianto, la Corte ha ribadito che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva decorre dal momento in cui il lavoratore ne abbia consapevolezza. Nella specie esisteva un accertamento espresso del giudice di merito, desunto dal tenore letterale della domanda amministrativa, costituente riscontro in fatto censurabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente non aveva allegato alcun fatto omesso, limitandosi a dedurre in modo apodittico il contrario.

Il nono motivo, con cui si sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, è stato dichiarato infondato sulla base di una pronuncia in termini. La Corte ha confermato l’autonomia del beneficio contributivo e il carattere definitivo della prescrizione, ritenendo la soluzione costituzionalmente conforme in quanto avente ad oggetto un beneficio autonomo e aggiuntivo rispetto alla pensione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

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