Inammissibile il ricorso misto che chiede alla Cassazione di riqualificare i motivi (Cass. civ. Sez. I n. 31756 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, cumulando inestricabilmente profili eterogenei, attribuisca alla Corte di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte. L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. con legge n. 134/2012, è interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Resta estranea al giudizio di legittimità la doglianza che si sostanzi in una critica del merito della decisione. L’inammissibilità del ricorso preclude ogni scrutinio del giudicato esterno dedotto in memoria, poiché l’ammissibilità del ricorso ne è il presupposto.

Il Fatto

Una società, nata da una scissione societaria, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui la società scissa aveva agito per il recupero pro quota di passività che assumeva trasferite alla beneficiaria ai sensi dell’art. 2506-bis, terzo comma, cod. civ. La società opponente contestava che le passività potessero ritenersi trasferite, trattandosi di debiti già esistenti prima della scissione. Il giudizio di primo grado si era concluso con l’accoglimento dell’opposizione.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha accolto il gravame della società scissa, ritenendo utilizzabili i documenti del fascicolo monitorio e affermando la corresponsabilità della beneficiaria nei limiti del patrimonio netto assegnatole, trattandosi di debiti sorti prima della scissione ma definitisi nel loro ammontare solo dopo. La società beneficiaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, il vizio discende dalla sua natura di motivo “misto”: profili eterogenei vengono dedotti cumulativamente e inestricabilmente, attribuendo inammissibilmente alla Corte di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze, per poi deciderne. Il motivo, inoltre, non si confronta adeguatamente con uno dei profili posti a fondamento della decisione impugnata, ovvero l’assenza di contestazione circa l’esistenza di passività antecedenti la scissione e non individuabili nel relativo progetto, laddove sarebbe stato onere della ricorrente individuare puntualmente le contestazioni mosse in sede di opposizione.

Sul piano probatorio, il motivo non deduce alcuna concreta violazione della regola di distribuzione degli oneri, limitandosi a sollecitare un inammissibile sindacato sulla valutazione del quadro istruttorio, riservata al giudice di merito. La Corte richiama sul punto l’art. 366 cod. proc. civ. e il canone di specificità del ricorso.

Il secondo motivo presenta un triplice ulteriore profilo di inammissibilità. Esso si traduce in un sindacato sul merito della decisione, mentre il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio. Va a censurare il risultato interpretativo del progetto di scissione senza precisare sotto quale profilo il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati o li avrebbe applicati in modo illogico, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta. Infine, deduce una motivazione superficiale, non riconducibile alle ipotesi denunciabili secondo l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

La Corte conferma l’orientamento secondo cui la riformulazione della norma riduce al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione, denunciabile solo per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Sez. I n. 7090 del 2022). Nel caso di specie, la decisione impugnata espone il percorso argomentativo in modo sintetico ma completo, univoco e comprensibile.

L’inammissibilità dei motivi preclude ogni scrutinio del profilo del giudicato esterno dedotto in memoria, poiché presupposto della sua valorizzazione è l’ammissibilità del ricorso. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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