Prescrizione biennale forniture idriche e dies a quo dalla scadenza di pagamento (Cass. civ. Sez. I n. 15102 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione breve del corrispettivo per la fornitura del servizio idrico, l’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020. Il dies a quo del nuovo termine decorre dalla data di scadenza di pagamento indicata in fattura, non dalla scadenza del periodo di consumo. Quanto alle prestazioni anteriori al 1° gennaio 2020, il termine biennale opera a condizione che, in base alla legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, secondo la regola generale desumibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ne deriva che il nuovo termine non può in alcun caso superare il quinquennio applicabile ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.
Il Fatto
Un utente conveniva davanti al giudice di pace il gestore del servizio idrico, impugnando tre fatture relative ai consumi degli anni 2016, 2017 e 2018. Il giudice di pace dichiarava estinto per prescrizione il credito portato dalle prime due fatture e annullava la terza.
Il gestore proponeva appello, contestando l’applicazione retroattiva del termine biennale e l’accertamento dei consumi. Il tribunale rigettava il gravame, ritenendo che le scadenze di pagamento delle fatture, tutte successive al 1° gennaio 2020, giustificassero la declaratoria di prescrizione per i consumi 2016 e 2017. Il gestore ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni connesse. La prima riguarda l’applicabilità del termine biennale a consumi anteriori all’entrata in vigore della novella. La norma transitoria richiama le fatture la cui scadenza è successiva a determinate date. Per il settore idrico il riferimento è al 1° gennaio 2020. Il Collegio interpreta l’espressione come scadenza di pagamento, con la conseguenza che il regime ridotto si applica anche a fatture relative a consumi precedenti, purché la scadenza sia successiva a quella data. Il rinvio pregiudiziale proposto da altro giudice è stato dichiarato inammissibile, ma la Prima Presidente ha chiarito che l’evento temporalmente rilevante è la data di scadenza del pagamento e non l’erogazione o l’effettuazione dei consumi.
La seconda questione concerne il dies a quo. Il ricorrente sostiene che la prescrizione decorre dalla scadenza indicata in fattura, poiché solo da quel momento il credito diviene esigibile. La Corte condivide tale impostazione, precisandola. Il tradizionale indirizzo, che ancora il decorso alla scadenza del periodo di consumo, è espressamente richiamato: in tema di somministrazione il prezzo configura prestazione periodica autonoma, soggetta al quinquennio, e la prescrizione decorre dalla scadenza del periodo di consumo, non dalla data di emissione della fattura.
Tale indirizzo resta valido in assenza di mutamenti legislativi. Esso, però, non è compatibile con una novella che riduca il termine da cinque a due anni. Se si ancorasse il decorso alla scadenza del periodo di consumo, per consumi del 2017 la prescrizione sarebbe maturata prima ancora dell’efficacia della norma transitoria. Il gestore subirebbe la riduzione senza possibilità di reazione. La Corte richiama, sul punto, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8091 del 2020 in tema di riduzione del termine di revocazione, che valorizza il principio di affidamento e l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Il Collegio introduce poi un correttivo di sistema. Se il termine biennale decorresse dalla scadenza di pagamento, il gestore potrebbe beneficiare, per le prestazioni più remote, di un termine più lungo del quinquennio precedente. Si applica allora, in via di analogia iuris, la regola dell’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel senso che il nuovo termine opera solo se, in base alla legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore. Il termine di prescrizione, per i consumi anteriori al 1° gennaio 2020, non potrà dunque mai superare i cinque anni. La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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