Prescrizione dei contributi e prova nuova in appello nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27155 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a cartelle esattoriali per contributi previdenziali, l’eccezione di interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Ne consegue che la documentazione attestante l’intervenuto effetto interruttivo integra prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c. e può essere acquisita anche per la prima volta in appello, a prescindere dalla tardiva costituzione del concessionario in primo grado. Il sistema delle preclusioni del rito del lavoro trova contemperamento nei poteri istruttori officiosi del giudice, orientati alla ricerca della verità materiale.

Il Fatto

Il contribuente proponeva ricorso davanti al Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, avverso varie cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali e interessi di mora dovuti all’INPS, lamentando la mancata notifica degli atti e deducendo la prescrizione quinquennale dei crediti. Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni del ricorrente.

La società di riscossione proponeva appello, che la Corte d’Appello di Milano rigettava. Il giudice di secondo grado riteneva che la prova degli eventi interruttivi della prescrizione richiedesse l’acquisizione di nuova documentazione, ritenuta in contrasto con il divieto dell’art. 345 cod. proc. civ. Avverso tale pronuncia la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal contribuente, con costituzione adesiva dell’INPS.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che sulla questione dell’interesse ad agire relativo all’impugnazione dell’estratto di ruolo si è formato il giudicato: l’eccezione era stata sollevata in primo grado e decisa espressamente dal Tribunale, senza essere riproposta in appello. Richiamando Cass. n. 1389/2025, Cass. n. 4448/2023 e Cass. n. 292/2025, la Corte conferma che l’applicabilità anche ai giudizi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 trova il proprio limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse.

Nel merito, il Collegio accoglie l’unico motivo, con cui la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte di Appello aveva considerato inammissibile la documentazione sull’interruzione della prescrizione perché in primo grado era mancata non solo la produzione, ma la stessa difesa sull’eccezione di prescrizione quinquennale, essendosi la concessionaria limitata a contraddire sulla prescrizione ordinaria decennale.

Il motivo è fondato. Eccepita la prescrizione decennale e discusso di quella nel corso del primo grado, non si era formata alcuna preclusione circa la controeccezione su un diverso termine prescrizionale. Preso atto che il Tribunale aveva deciso sulla prescrizione quinquennale, la concessionaria ha prodotto fin dalla comparsa di costituzione in appello i documenti sull’interruzione: si tratta di atti decisivi, che la Corte di Appello poteva e doveva valutare, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

La Corte richiama il consolidato orientamento in senso contrario alla decisione impugnata. Secondo Cass. n. 16358/2024, nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., quella idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, a prescindere dalla negligenza della parte nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Nel solco di Cass. n. 25434/2019 e Cass. n. 22371/2021, il rilievo officioso delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis. Cass. n. 14755/2018 precisa che l’eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, è rilevabile d’ufficio anche all’esito dei poteri istruttori ex art. 421, comma 2, c.p.c. Cass. n. 19226/2018 conferma che la verifica dei presupposti processuali va eseguita d’ufficio, con acquisizione di elementi aliunde, a pena di nullità della sentenza.

Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla stessa Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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