Strutture accreditate, tetti di spesa inderogabili e prestazioni extra budget (Cass. civ. Sez. I n. 22980 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delle strutture sanitarie private accreditate, i tetti di spesa stabiliti per l’anno di riferimento sono inderogabili, perché mirano a razionalizzare la spesa pubblica e a garantirne l’equilibrio finanziario. Le clausole del contratto dell’anno precedente che impegnano la struttura ad accettare incondizionatamente i provvedimenti di determinazione dei tetti e che ne prorogano le condizioni fino alla stipula del nuovo accordo operano per relationem, sì che il tetto fissato in corso d’anno si applica anche al rapporto in prorogatio. Non è invocabile l’art. 2041 cod. civ. per le prestazioni rese extra budget, poiché l’arricchimento della pubblica amministrazione derivante dall’esecuzione di prestazioni imposte è ex se imposto e non volontario.
Il Fatto
Una società che gestisce un centro diagnostico accreditato aveva reso nel 2017 prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario regionale, in forza di un contratto stipulato per l’anno 2016 e operante in regime di prorogatio. Non essendo stato concluso il contratto per il 2017 e avendo il Commissario ad acta ridotto, nell’ottobre 2017, il tetto di spesa, la struttura ha chiesto la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento della differenza tra il budget pattuito per il 2016 e quanto percepito, oltre al corrispettivo per le prestazioni rese fuori budget.
Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 626/2021, ha confermato il rigetto, valorizzando le clausole 9.2 e 14.1 del contratto 2016: la prima prorogava provvisoriamente le condizioni convenute, la seconda comportava accettazione incondizionata dei provvedimenti sui tetti di spesa. La struttura ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a due motivi, entrambi dichiarati inammissibili. Con il primo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme contrattuali; con il secondo deduce la violazione dell’art. 2041 cod. civ. e delle norme a tutela del soggetto impoverito.
La Corte rileva anzitutto che la censura di falsa applicazione delle clausole contrattuali è generica: la ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, indicando le norme legali di interpretazione dalle quali il giudice di merito si è discostato, non limitarsi a contrapporre la propria lettura a quella accolta in sentenza. Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, alla parte che ne aveva proposto una disattesa non è consentito dolersi in sede di legittimità che ne sia stata privilegiata un’altra.
Quanto ai profili di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., la Corte osserva che nessuno di essi è riconducibile alla norma invocata. La mancata conclusione del contratto 2017 costituisce premessa della motivazione di appello, e la doglianza investe le conclusioni tratte da quel fatto, non il suo omesso esame. Le deduzioni sul contenuto del decreto commissariale sollevano un problema di interpretazione dell’atto. Il lamentato difetto di prova del rifiuto della struttura attiene al governo delle prove e avrebbe dovuto essere dedotto ex artt. 360, n. 4), e 115 cod. proc. civ. o con la revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.
Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., essendosi la decisione conformata alla costante giurisprudenza di legittimità sui presupposti applicativi dell’art. 2041 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione e sull’esclusione dell’azione per il carattere ex se imposto dell’arricchimento derivante dall’esecuzione delle prestazioni extra budget. Le argomentazioni del ricorso sono versate in fatto e non offrono elementi per mutare l’orientamento.
Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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