Prescrizione contributi gestione separata e differimento d.P.C.M. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27157 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata dell’INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento stabilito per legge. Nel calcolo di quel termine assume rilievo il differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, che ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, adottato in attuazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997. Ai fini del beneficio rileva il solo dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per cui sono stati elaborati gli studi di settore, non la condizione soggettiva del professionista effettivamente assoggettato a quel regime fiscale. La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente l’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000: occorre la specifica intenzione di non versare i contributi, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito e non è rivedibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un architetto, iscritto alla gestione separata, impugnava davanti al Tribunale di Genova, sezione lavoro, due avvisi di addebito emessi dall’INPS per il recupero della contribuzione relativa agli anni 2009 e 2010. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e annullava entrambi gli avvisi, ritenendo prescritte le pretese creditorie.
La Corte d’Appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame dell’Istituto: dichiarava dovuti solo i contributi dell’anno 2010, confermava la prescrizione per quelli del 2009 e riteneva non dovute le sanzioni per evasione contributiva, in ragione della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Istituto censurava la decisione per avere collocato il decorso della prescrizione dei contributi 2009 al 16 giugno 2010, senza considerare il differimento operato dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 al 6 luglio 2010. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il termine decorre dalla scadenza del termine di pagamento.
Il Collegio ha dato continuità all’insegnamento per cui il d.P.C.M. concorre ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241/1997 e, in prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa. Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, rileva il dato oggettivo dell’attività economica riconducibile agli studi di settore, e non la condizione soggettiva di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.
La prescrizione non era dunque decorsa e la sentenza è stata cassata sul punto. Il secondo motivo concerneva la qualificazione sanzionatoria: l’INPS contestava l’applicazione della fattispecie di omissione contributiva in luogo dell’evasione. La Corte ha ribadito che l’evasione postula l’occultamento dei rapporti o delle retribuzioni e una specifica intenzione di non versare i contributi, superabile con prova contraria a carico dell’inadempiente.
Nel caso concreto la comunicazione all’Ente vi era stata e la dichiarazione fiscale, pur priva dell’annotazione nel quadro RR, risultava presentata oltre il termine: circostanze integrative di un accertamento di fatto condotto dal giudice di appello, non rivedibile in legittimità. Il Collegio ha inoltre escluso l’automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso. Da ultimo ha osservato che le sentenze della Corte costituzionale n. 104/2022 e n. 55/2024 non potevano giovare all’Istituto, non avendo il controricorrente proposto ricorso incidentale: applicare lo ius superveniens comporterebbe una riforma in danno della parte impugnante, in contrasto con il divieto di reformatio in peius.
Nota della Redazione
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