Prescrizione dei crediti retributivi e sindacato sui canoni ermeneutici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9652 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili non può contestare in sede di legittimità la scelta alternativa effettuata dal giudice del merito. L’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con l’onere di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice si sia discostato dai canoni richiamati. Al fine di produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, l’atto deve contenere l’indicazione del soggetto obbligato e l’esplicitazione di una pretesa o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito. La relativa valutazione è rimessa all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. Per i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Due lavoratori, già dipendenti di un consorzio di bonifica, agivano in sede monitoria per il pagamento di crediti retributivi, tra cui l’aumento del 10% sull’indennità di contingenza e l’EDR, fondati su un accordo sindacale risalente al 1989. Il Tribunale di Matera, in parziale accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo, revocava i decreti opposti e condannava il consorzio al pagamento dei soli emolumenti maturati dal 18 luglio 2012, ritenendo prescritti quelli anteriori.
La Corte d’Appello di Potenza, in parziale accoglimento dei gravami principali e respinti quelli incidentali, condannava il consorzio al pagamento dell’aumento del 10% sull’indennità di contingenza dall’1 gennaio 2006, riconoscendo effetto interruttivo alle intimazioni di pagamento limitatamente a tale voce, e confermava la condanna per le altre somme maturate dal 18 luglio 2012. Il consorzio ricorreva per cassazione con due motivi; i lavoratori proponevano ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla interpretazione dei documenti ritenuti interruttivi della prescrizione. Richiamando l’orientamento secondo cui l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare espressamente i canoni legali assunti come violati e chiarire come il giudice se ne sia discostato. In mancanza, la doglianza si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del documento.
Nel caso concreto, il consorzio non contesta la ricostruzione dell’istituto della prescrizione, ma lamenta la violazione del canone letterale senza precisare le ragioni dello scostamento. La Corte rileva che la sentenza impugnata valorizza proprio la lettera delle intimazioni, che contengono espresso riferimento alla finalità interruttiva in vista della rideterminazione delle competenze dovute. Il primo motivo è quindi inammissibile.
Quanto al secondo motivo, relativo agli effetti della legge Fornero sul regime prescrizionale, il Collegio osserva che il mezzo non attinge la motivazione dell’appello, che ha qualificato il rapporto come lavoro privato non disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente applicazione del relativo regime. La Corte richiama il principio per cui il rapporto a tempo indeterminato, come modulato dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità, sicché per i diritti non ancora prescritti il termine decorre dalla cessazione del rapporto. La decisione di appello è conforme a tale orientamento, e il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
Il ricorso incidentale dei lavoratori, pur formalmente deducendo violazione di legge, chiede in realtà un riesame dei documenti per estenderne l’efficacia interruttiva anche alle altre poste creditorie. Si tratta di sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità. La Corte dichiara pertanto inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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