IRAP sull’intramoenia non traslabile sul compenso del medico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9655 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il costo sostenuto dall’azienda sanitaria a titolo di IRAP per l’attività libero-professionale intramuraria non può essere traslato sul compenso del dirigente medico, mediante una sostanziale riduzione dello stesso, ma deve essere considerato nella determinazione delle tariffe poste a carico dell’utenza. Gli atti aziendali di determinazione delle tariffe e dei compensi non sono modificabili unilateralmente dal datore di lavoro senza il previo intervento della contrattazione collettiva integrativa. Nel giudizio di legittimità non integrano norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i regolamenti aziendali e le fonti secondarie, con conseguente inammissibilità del motivo che ne deduca la violazione o falsa applicazione.

Il Fatto

Un medico dipendente ha agito nei confronti della propria azienda sanitaria provinciale per ottenere la restituzione dell’IRAP trattenuta in relazione alle attività libero-professionali svolte intra moenia. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l’azienda alla restituzione delle somme oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Corte d’appello, in parziale riforma, ha escluso dalla condanna il cumulo tra interessi e rivalutazione, confermando nel resto. Ha ritenuto che né gli artt. 54 e 57 del CCNL per la dirigenza medica 1998/2001, né i regolamenti aziendali, potessero costituire il titolo della pretesa dell’azienda. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme contrattuali, regolamentari e secondarie.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. Il motivo, nella parte in cui prospetta la violazione dei regolamenti aziendali sulle modalità di determinazione delle tariffe dell’attività libero-professionale intramuraria e dei DARS, è inammissibile: tali atti non sono qualificabili come norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

Nel merito, il Collegio richiama la Cass. n. 20010 del 2022, che aveva ricostruito il quadro normativo e contrattuale. L’attività libero-professionale intramuraria risponde all’esigenza di incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e di potenziare le capacità del sanitario, introducendo una deroga, alle condizioni di legge, al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale fissato dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Muovendo dall’art. 2 della legge n. 446/1997, la Corte ribadisce che l’IRAP, presupponendo l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, grava sull’azienda sanitaria e non sul dipendente che rende la prestazione. L’ammontare dell’imposta non può quindi essere oggetto di traslazione: l’azienda non può porla a carico esclusivo del dipendente e detrarla dal compenso a lui dovuto, perché così l’obbligo impositivo finirebbe per gravare su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio.

Ciò non comporta una totale irrilevanza dell’imposta, che deve essere tenuta presente nella contrattazione collettiva integrativa destinata a indicare i criteri per la fissazione delle tariffe, assicurando i compensi dei medici, la copertura dei costi e l’avanzo per l’ente. Il costo dell’IRAP va considerato tra i costi dell’attività intramuraria senza traslazione dell’imposta. Poiché gli atti adottati in questa materia non sono modificabili unilateralmente dal datore, l’azienda non può ridurre i compensi dovuti per l’attività già prestata senza il previo intervento della contrattazione integrativa.

La Corte territoriale ha correttamente interpretato e applicato gli artt. 54 e 57 del CCNL in conformità a tale principio, escludendo la traslazione del costo sul compenso del medico. Il costo va traslato sull’utenza mediante una tariffa adeguata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *