La pronuncia su una questione di rito non forma giudicato sostanziale e non preclude la riproposizione della domanda in un giudizio autonomo (Cass. civ. Sez. 2 n. 20508 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione del giudice su una questione di rito, come il difetto di potere di liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dà luogo soltanto al giudicato formale, con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata. Tale statuizione, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in un autonomo giudizio di merito. L’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore che abbia depositato l’istanza di liquidazione dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase, né impedisce al giudice di pronunciarsi su di essa dopo aver deciso il merito, avendo la norma finalità meramente acceleratoria.
Il Fatto
Un avvocato, che aveva difeso tre soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in distinti giudizi, proponeva ricorso al Tribunale, in composizione collegiale, ex art. 702-bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, per ottenere la liquidazione dei compensi. In due procedure, le istanze di liquidazione erano rimaste disattese; nella terza, il giudice le aveva dichiarate inammissibili perché presentate dopo la conclusione del giudizio.
Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso: per la prima procedura, il diniego era stato già oggetto di opposizione ex art. 170 TUSG, e il relativo provvedimento, non impugnato in cassazione, era divenuto definitivo; per la terza, la mancata opposizione produceva la stessa preclusione; per la seconda, la competenza a liquidare restava del giudice di fase. L’avvocato ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva, in via preliminare, la correttezza del ricorso straordinario, giustificato dall’applicazione del principio dell’apparenza: il provvedimento impugnato, emesso all’esito del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., era inappellabile ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, sicché l’unico mezzo di impugnazione era il ricorso per cassazione.
Nel merito, i motivi sono fondati. Il Tribunale aveva attribuito efficacia preclusiva a pronunce che avevano negato la liquidazione non per ragioni di merito, ma per un asserito difetto di potere del giudice, ormai esaurito il giudizio di fase. Sul punto, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la statuizione su una questione di rito non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale: essa non preclude la riproposizione della domanda in un giudizio autonomo.
Quanto alla seconda procedura, il Collegio dà continuità all’orientamento per cui l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce alcuna decadenza a carico del difensore e non impedisce al giudice di pronunciarsi sull’istanza, avendo la norma finalità acceleratoria. Tale principio, già affermato dalla sentenza n. 22448 del 2019 e ribadito dall’ordinanza n. 19478 del 2025, doveva essere noto al Tribunale, la cui decisione è successiva.
L’erronea interpretazione di un giudicato sostanziale preclusivo ha negato al professionista ogni pronuncia di merito sul diritto al compenso, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con gli artt. 6 e 13 CEDU. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione collegiale, per l’esame nel merito delle domande di liquidazione relative a tutte e tre le procedure.
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Nota della Redazione
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